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Termini di decadenza dell'accertamento fiscale al 31 dicembre 2025
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.Il termine di decadenza ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall'art. 43, D.P.R. n. 600/73 (al quale rimanda l'art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 per l'IRAP); per l'IVA, la norma di riferimento è l'art. 57 del D.P.R. n. 633/72.
In linea generale, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, il calendario delle scadenze di quest’anno è reso particolarmente complesso dall’incrocio tra i regimi “premiali” (ISA e tracciabilità) e le nuove norme sul Concordato Preventivo Biennale (CPB). Per determinare la scadenza corretta, dobbiamo distinguere tre situazioni in base alle scelte fatte dal contribuente in merito al CPB:
- Soggetti NO CPB: per chi non aderisce al Concordato, valgono i termini ordinari (eventualmente ridotti dai regimi premiali ISA/Tracciabilità).
- Soggetti CON CPB (senza sanatoria): l’adesione al Concordato comporta, ai sensi dell’art. 34 c. 2 del D.Lgs. 13/2024, la proroga automatica di un anno dei termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione.
- Soggetti CON SANATORIA (ravvedimento speciale): per chi aderisce alla sanatoria ex art. 2-quater D.L. 113/24, i termini relativi alle annualità sanate sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Le scadenze al 31 dicembre 2025 Al netto delle proroghe sopra citate, al 31 dicembre 2025 scadrebbero naturalmente i termini per:- Il periodo d’imposta 2019 (regime ordinario);
- Il periodo d’imposta 2020 (solo per chi ha punteggio ISA ≥ 8, grazie alla riduzione di 1 anno);
- Il periodo d’imposta 2021 (solo per chi usa mezzi tracciati ex art. 3 D.Lgs. 127/15, grazie alla riduzione di 2 anni).
Condizioni di validità I termini indicati si intendono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e subordinati a:- Assenza di dichiarazione integrativa: la presentazione di una integrativa riapre i termini per i soli elementi oggetto di integrazione.
- Rispetto del contraddittorio: se l’Ufficio notifica lo schema di atto e i termini a difesa scadono dopo il 31/12 (o nei 120 giorni precedenti), la decadenza è posticipata (art. 6-bis L. 212/2000).
- Attività estere (Black List): resta fermo il raddoppio dei termini (art. 12 D.L. 78/09) per investimenti in paradisi fiscali non dichiarati nel quadro RW.
Tabella di riepilogo: scadenza termini accertamento al 31/12/2025Periodo d’Imposta Regime del Contribuente Scadenza se NO CPB Scadenza se SI CPB 2025-26 (Senza Sanatoria) Scadenza se SI SANATORIA 2019 Ordinario 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 2020 Premiale ISA 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 2021 Tracciabilità 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027