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Il contratto di permuta di beni mobili
Da secoli, prima ancora che il denaro diventasse il principale mezzo di scambio, le persone commerciavano attraverso il baratto. Oggi, questa pratica non solo sopravvive ma prospera in una forma giuridicamente definita: il contratto di permuta.
Sebbene spesso associata agli immobili, la permuta è uno strumento estremamente flessibile e vantaggioso anche per lo scambio di beni mobili, da veicoli a strumenti tecnologici, da macchinari a opere d'arte.
Ma come funziona esattamente? Quali sono le regole e le tutele previste dalla legge italiana?
Cos'è la permuta? La definizione del Codice Civile
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. A definirla è l'articolo 1552 del Codice Civile.
In parole semplici, è un contratto in cui due parti, chiamate permutanti, si scambiano un bene con un altro bene, senza l'uso di denaro come corrispettivo principale.
La differenza fondamentale con la vendita (compravendita) è chiara:
- Vendita: scambio di un bene (o diritto) contro un prezzo (denaro).
- Permuta: scambio di un bene (o diritto) contro un altro bene (o diritto).
L'oggetto della permuta: quali beni mobili si possono scambiare?
La flessibilità è uno dei grandi pregi della permuta. Si possono scambiare praticamente tutti i tipi di beni mobili, come ad esempio: veicoli: un'automobile per una moto; elettronica: uno smartphone per un tablet; macchinari e attrezzature professionali: un tornio per una fresatrice; strumenti musicali: una chitarra per una tastiera elettronica; opere d'arte, gioielli o oggetti da collezione.
Il "conguaglio": cosa succede se i beni non hanno lo stesso valore?
È raro che due beni destinati allo scambio abbiano esattamente lo stesso valore. La legge risolve questo problema attraverso il conguaglio in denaro.
Se il bene di Tizio vale euro 1.000 e quello di Caio vale euro 800, Caio può versare a Tizio una somma di euro 200 per pareggiare i conti. Questa somma aggiuntiva è il conguaglio.
La Corte di Cassazione, con orientamento costante (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 15588/2007 e Cass. civ., n. 24709/2019), ha stabilito che per distinguere la permuta dalla compravendita non si deve usare un mero criterio matematico, ma occorre indagare la reale volontà delle parti. Il contratto è qualificabile come permuta solo se l'erogazione del conguaglio ha una funzione ancillare e secondaria rispetto allo scambio dei beni, che deve rimanere l'oggetto centrale del negozio. Se, invece, dall'assetto degli interessi emerge che la somma di denaro è l'elemento principale e lo scambio del bene ha un ruolo marginale, l'operazione deve essere riqualificata come compravendita. La prevalenza non è quindi solo economica, ma anche funzionale, basata sullo scopo del contratto.
Attenzione: il contratto rimane una permuta solo se il valore del bene scambiato è prevalente rispetto alla somma di denaro. Se il conguaglio fosse superiore o uguale al valore del bene, il contratto verrebbe riqualificato come una compravendita, con conseguenze fiscali e legali diverse.
Gli elementi essenziali di un contratto di permuta scritto
Anche se per beni di modico valore un accordo verbale può essere sufficiente, è fortemente consigliato redigere un contratto scritto (una scrittura privata) per qualsiasi scambio significativo. Questo per avere una prova chiara degli accordi e tutelarsi in caso di problemi.
Un buon contratto di permuta dovrebbe includere: - le parti: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale dei due permutanti.
- l'oggetto del contratto: una descrizione dettagliata di entrambi i beni scambiati. per un veicolo, ad esempio, indicare marca, modello, targa, numero di telaio, chilometraggio e stato d'uso. più si è precisi, meno spazio si lascia a future contestazioni.
- il valore dei beni: dichiarare il valore economico che le parti attribuiscono a ciascun bene. Questo è fondamentale per stabilire l'eventuale conguaglio.
- il conguaglio: se previsto, specificarne l'importo esatto, la data e le modalità di pagamento (es. bonifico bancario, assegno).
- data e luogo della consegna: stabilire chiaramente quando e dove avverrà lo scambio materiale dei beni.
- garanzie: la legge (art. 1553 c.c.) estende alla permuta le norme sulla vendita. Questo significa che ogni permutante ha gli stessi obblighi e diritti di un venditore e di un compratore. Le garanzie principali sono:
- garanzia per evizione: ogni parte garantisce che il bene è di sua legittima proprietà e libero da diritti di terzi (es. non è pignorato o oggetto di un furto).
- garanzia per vizi: ogni parte garantisce che il bene non ha difetti nascosti che ne diminuiscano il valore o lo rendano inidoneo all'uso. Se un vizio emerge dopo lo scambio, la parte danneggiata può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del valore.
- data e firma: il contratto deve essere datato e firmato da entrambi i permutanti.
Quali sono i vantaggi della permuta di beni mobili? - semplicità operativa: si conclude un solo affare invece di due (vendita del proprio bene e acquisto di un nuovo bene).
- efficienza economica: permette di ottenere un bene di cui si ha bisogno "finanziandolo" direttamente con un altro bene che non si usa più, ideale in situazioni di scarsa liquidità.
- vantaggi fiscali: per i privati che agiscono al di fuori di un'attività d'impresa, la permuta pura (senza conguaglio) di beni mobili generalmente non genera plusvalenze tassabili, semplificando gli aspetti fiscali rispetto a una vendita.
Considerazioni sulle norme fiscali, la prassi amministrativa e la giurisprudenza
Il trattamento fiscale della permuta varia drasticamente a seconda dei soggetti coinvolti. La prassi dell'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza tributaria hanno confermato e chiarito nel tempo l'applicazione delle norme.
a) La permuta tra privati (ai fini IRPEF)
Per una persona fisica che non agisce nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale, la permuta di beni mobili di norma non genera reddito imponibile. L'assenza di una prassi specifica e consolidata per la permuta di beni mobili comuni (es. veicoli, elettronica) tra privati, di fatto, conferma l'interpretazione generale: tali operazioni non generano plusvalenze tassabili in quanto non rientrano nelle casistiche a carattere speculativo previste dall'art. 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
b) La permuta tra soggetti IVA (imprese e professionisti)
Quando la permuta avviene tra due soggetti passivi IVA, la situazione è molto diversa. La prassi amministrativa è costante nel seguire il dettato normativo: - doppia operazione ai fini IVA: in base all'art. 11 del D.P.R. 633/72, la permuta viene considerata come due distinte cessioni di beni. Già la Risoluzione Ministeriale n. 501683 del 1975 chiariva che ciascun permutante è tenuto a fatturare all'altro il bene che cede1.
- base imponibile: secondo l'art. 13 del D.P.R. 633/72, la base imponibile di ciascuna operazione è costituita dal "valore normale" del bene ceduto. La prassi (es. Circolare n. 37/E del 2007) conferma che, in caso di conguaglio, la somma in denaro concorre a formare la base imponibile per il solo soggetto che la riceve, sommandosi al valore normale del bene che egli stesso cede.
- plusvalenze/minusvalenze: ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF), la differenza tra il valore normale del bene ricevuto e il valore contabile del bene ceduto genera una plusvalenza tassabile o una minusvalenza deducibile per l'impresa, nel caso in cui i beni ceduti siano per l’impresa strumentali, mentre costituisce reddito nel caso in cui i beni sono normalmente oggetto dell’attività dell’impresa (beni merce).
c) Imposta di Registro
In base al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell'Imposta di Registro - TUR), i contratti di permuta di beni mobili redatti tramite scrittura privata non autenticata non sono soggetti a registrazione obbligatoria in termine fisso. La registrazione (e il pagamento della relativa imposta) è richiesta solo "in caso d'uso", ovvero quando il documento viene depositato presso una cancelleria giudiziaria o un'amministrazione pubblica.
Abbiamo pubblicato un documento che analizza il contratto di permuta di beni.
Parte centrale del documento è un modello dettagliato di contratto di permuta di beni mobili, ossia un accordo formale per scambiare due oggetti, assicurando che entrambe le parti siano tutelate legalmente e che lo scambio avvenga in modo equo.
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Note:
1. La Corte di Cassazione n. 17646/2016 ha ribadito che, in virtù dell'art. 11 del D.P.R. 633/72, le cessioni reciproche sono operazioni autonome e devono essere assoggettate ad imposta separatamente. Ciascuno dei due permutanti assume contemporaneamente la veste di cedente (per il bene che trasferisce) e di cessionario (per il bene che riceve), con l'obbligo di emettere fattura per il "valore normale" del bene ceduto, indipendentemente dalla fattura ricevuta dalla controparte.