Ieri
Finanziamenti soci: la società deve provarne regolarità ed effettiva provenienza
In una recente sentenza (Cass. Civile Ord. Sez. 5 n. 9131 depositata il 7 aprile 2025)
la Corte di Cassazione ha deciso in ordine al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in relazione al finanziamento soci.
Nel merito, la Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni legali (art. 2727 c.c.) riguardo ai finanziamenti dei soci.
Secondo la Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha errato nel ritenere in modo apodittico che non sussistessero "elementi gravi, precisi e concordanti" a sostegno della presunzione di maggiori ricavi avanzata dall'ufficio.
La sentenza ha stabilito che di fronte a elementi presuntivi presentati dall'amministrazione fiscale (come i finanziamenti dei soci non sufficientemente giustificati), l'onere della prova si sposta sul contribuente.
A parere dei Giudici, spettava quindi alla società dimostrare:
- la regolarità formale dei finanziamenti attraverso delibere assembleari e le scritture contabili
ma anche - la loro ragionevolezza economica come alternativa al credito bancario e
- la comprovata capacità finanziaria dei soci di effettuare tali versamenti con fondi di lecita provenienza e regolarmente tassati.
La Corte ha concluso che la CTR non ha correttamente valutato gli elementi indiziari forniti dall'Agenzia delle Entrate e non ha richiesto alla società la necessaria prova contraria.
Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
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