Telefono e Fax

Tel: 052312345678 Fax: 052312345678



PEC anche per gli amministratori di società o forse no

Martedì 25/02/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti


Da quest'anno agli amministratori di società, di qualsiasi tipo, viene esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo si desume “agevolmente” dalla legge di bilancio 2025, che attiva il consueto slalom nel labirinto di rinvii normativi: l’art. 1, comma 860 L. 207/2024 modifica l’art. 5, comma 1 D.L. n. 179/2012, conv. da L. 221/2012, per cui l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, DL 29 novembre 2008, n. 185, conv. da  L. 2/2009, mod. dall’art. 37 DL 5/2012, conv. da L. 4 aprile 2012, n. 35, è esteso [… ] agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Non è una novità assoluta, già dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese avevano l’obbligo della PEC, lo prevedeva il decreto “semplificazioni” (al legislatore non manca l’ironia): art. 37 D.L n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020.

La norma mira a garantire un canale sicuro e tracciabile tra imprese e pubblica amministrazione. Non si vede però che cosa aggiungerebbe a tale esigenza l’indirizzo dell’amministratore, dato che la società ne è già in possesso: lo si costringerebbe invece a duplicare il monitoraggio, e se straniero, anche a comprenderne l’utilizzo, non migliorandosi così l’appeal del nostro ordinamento per gli investitori esteri, né la posizione italiana nella classifica Business Ready (B- Ready), (già Doing Business), i cui indici sono in verità piuttosto discutibili.

In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si sono mosse in ordine sparso: quella di Bergamo ad esempio ha anticipato pilatescamente che “non effettuerà controlli in merito alle pratiche che comportino la sospensione” in sostanza lasciando passare le pratiche per ora anche senza la pec, quella di Milano, dopo una prima netta chiusura con comunicazione del 15 gennaio 2025, dopo aver precisato il campo della modulistica ove riportare il domicilio digitale degli amministratori (mod. Int. P, riquadro 2/Domicilio della persona), si è invece sbilanciata, ritenendo “plausibile, così come già avviene per l’elezione del domicilio fisico, la possibilità per gli amministratori di indicare quale indirizzo digitale quello della società in cui si riveste la carica”. Così gli amministratori che hanno già una pec o vogliono aprirla indicheranno quella, gli altri potranno fare riferimento a quella già aperta dalla società presso cui quindi si “domicilieranno digitalmente”.

Speriamo che la strada tracciata dal Conservatore del registro imprese di Milano, e di quelli che si sono nel frattempo mossi in tal senso, sia seguita a livello “centrale”. Dovrebbe essere il contrario, ma non di formalizziamo...
Le ultime news
Oggi
Non sono rilevanti fiscalmente e non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi...
 
Oggi
In seguito alla presentazione della domanda di riammissione alla definizione agevolata, l'Agenzia delle...
 
Oggi
Con Circolare n. 60 del 20 marzo l'Inps fornisce nuove indicazioni sulle agevolazioni per la frequenza...
 
Oggi
E' considerata vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui stato di vulnerabilità è...
 
Ieri
L’Amministrazione finanziaria può notificare l’atto impositivo direttamente a colui...
 
Ieri
In caso di furto, smarrimento o deterioramento, oppure nel caso in cui non sia stata recapitata, il nuovo...
 
Ieri
Con l'Ordinanza n. 10996 del 19 marzo 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, si è espressa...
 
Ieri
Con il Principio di diritto n. 3 del 19 marzo l'Agenzia delle Entrate risponde in merito al trattamento,...
 
Ieri
Con Messaggio n. 949 del 18 marzo l'Inps fornisce nuovi chiarimenti in merito alla Prestazione Universale...
 
altre notizie »
 

Studio Verdi e Bruni

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza (PC)

Tel: 052312345678 - Fax: 052312345678

Email: staff@ateneoweb.com

P.IVA: 01316560331

Via Guastafredda, 14 - 29121 Piacenza (PC)

Pagina Facebook Studio Verdi e Bruni - Dottori Commercialisti