Con Risoluzione n. 66 del 13 novembre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, in presenza dei requisiti richiesti, potrà fruire del Superbonus con l'aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile.
L'Agenzia precisa infatti che, ai sensi del comma 8-ter dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), è possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110% con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati.
Il diritto ai contributi e l'eventuale rinuncia agli stessi sono funzionali esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura 'compensativa' alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio.