Con Comunicato congiunto, indirizzato agli Ordini e Collegi professionali, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno ricordato che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). Ogni PEC professionale presente in INI-PEC, dunque, viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.
La precisazione si è resa necessaria in quanto, negli ultimi mesi, diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC (originariamente registrato in INI-PEC, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti) anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.
Cosa fare se non si desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali?
Dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.E', è possibile procedere in due modi: