L’Inps chiarisce un punto rilevante per chi usufruisce della Prestazione Universale: un contratto di lavoro domestico può essere considerato valido anche se firmato da un soggetto diverso dal beneficiario, come un familiare, un amministratore di sostegno, un curatore o un tutore.
Nel Messaggio n. 3514 del 21 novembre l’Istituto specifica che la prestazione può essere riconosciuta anche quando il contratto di lavoro è formalmente intestato a un soggetto diverso dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore o un tutore) purché, a seguito delle verifiche svolte dalla struttura territoriale competente, emerga che l’assunzione del lavoratore domestico o del badante è finalizzata all’assistenza del beneficiario stesso.
Ai fini della corretta attribuzione della prestazione, è inoltre necessario che nel contratto di lavoro e nelle relative buste paga risulti chiaramente che: