Con Sentenza n. 534, depositata l'8 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di delitti contro la famiglia, chiarendo i limiti dell’efficacia scriminante dell’adempimento di un’obbligazione naturale.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’adempimento di un’obbligazione naturale a favore di terzi non esclude la responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 570-bis c.p., relativo all’omesso versamento dell’assegno di mantenimento in caso di scioglimento del matrimonio. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’obbligazione naturale non possiede il medesimo rango giuridico dell’obbligo di assistenza familiare, con la conseguenza che il suo adempimento non può essere invocato quale causa di impossibilità a far fronte agli obblighi imposti dalla legge.