L’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta l’inutilizzabilità degli stessi in assenza di una specifica previsione normativa, salvo che l’interesse leso sia di rango costituzionale.
A differenza, infatti, dal processo penale (art. 191 c.p.p.), nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.
Tale principio è stato introdotto nel nuovo codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale (art. 191 c.p.p.).
A chiarirlo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 8452 del 31 marzo 2025), esprimenti in materia di accertamenti tributari.