La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul principio di non contestazione nel processo tributario, chiarendone limiti e ambito applicativo.
Nell'Ordinanza n. 23831 del 28 agosto 2025 la Suprema Corte ha ribadito che il principio di non contestazione sancito dall’art. 115, primo comma, c.p.c. si applica anche al processo tributario. Tuttavia, in considerazione della indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda soltanto i profili probatori del fatto non contestato, “e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza”.
Nel giudizio tributario infatti, l’amministrazione finanziaria agisce come attore in senso sostanziale, facendo valere una pretesa impositiva che trova fondamento nell’atto impugnato, tanto con riguardo al petitum quanto alla causa petendi, rappresentata dai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’accertamento (Cass. n. 17231/2019).
I fatti rilevanti sono dunque quelli contenuti nell’avviso di accertamento (o di rettifica) che, pur non costituendo atto introduttivo del processo, rappresenta “l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata” e “la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso”.
Ne consegue che i fatti e i profili non specificamente censurati dal contribuente diventano pacifici sul piano probatorio, attestando la loro storica esistenza (Cass. n. 2196/2015; Cass. n. 12287/2018).