Solo se il rimborso richiesto al proprio fornitore o prestatore risulta difficile o impossibile il fruitore dei beni o servizi può richiederlo direttamente alle autorità tributarie.
La Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza unionale, ha stabilito che solo in ipotesi eccezionali è consentita l’azione diretta di rimborso Iva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della corretta applicazione del principio di effettività, ponendo l’attenzione sulla assoluta impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente. È quanto stabilito dalla Suprema corte con la sentenza n. 6812/2025.