La Corte di legittimità ribadisce che la documentazione anagrafica non possiede valore probatorio tale da prevalere sugli accertamenti effettuati dall’ufficiale giudiziario sul luogo di residenza.
L’ordinanza n. 24781/2025 della Corte di cassazione offre uno spunto di particolare rilievo sulle notifiche delle cartelle di pagamento e sul rapporto tra risultanze anagrafiche e accertamenti dell’ufficiale notificatore (giudiziario o postale che sia). La sentenza procede, inoltre, a puntualizzare la distinzione fra irreperibilità relativa e assoluta ai sensi dell’articolo 60 del Dpr n. 600/1973.
Volgendo lo sguardo al caso concreto, la parte ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento per asserita omessa notifica delle cartelle presupposte, sostenendo che l’ufficiale notificatore aveva erroneamente seguito la procedura riservata all’irreperibilità assoluta, pur essendo nota la sua residenza storica, come da certificati anagrafici prodotti. La Ctp prima e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado poi hanno respinto il ricorso: la Cassazione è stata così investita della questione.