Con Circolare n. 55 dell'11 dicembre 2025 l'Inail fornisce istruzioni in merito agli aggiornamenti dei limiti di età per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità.
L’assegno di incollocabilità, disciplinato dall’articolo 180 del Dpr n. 1124/1965, assicura una prestazione economica rivalutata periodicamente, erogata unitamente alla rendita diretta, con funzione sostituiva dell’assunzione obbligatoria nelle imprese private. L’assegno viene erogato, a seguito di istanza, agli invalidi del lavoro che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria a causa della perdita di ogni capacità lavorativa, nonché quando dalla natura della invalidità di cui sono portatori emerga l’impossibilità di essere collocato in attività lavorativa.
L'art. 9, comma 1, del DL n. 159/2025 ha elevato il limite massimo di età previsto per la ricezione dell’assegno erogato dall’Istituto, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile.
Come disposto dalla Circolare pubblicata, dal 1° gennaio 2026 la fruizione dell’assegno di incollocabilità eviene estesa fino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.
L’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.
L'estensione si applica:
ai titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età; ai titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell’assegno; ai titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno.Tutti i dettagli nella Circolare.