Con Circolare n. 13/E del 16 dicembre l'Agenzia delle Entrate esamina le novità previste dal Dlgs n. 180/2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva n. 2020/285), sul nuovo regime di franchigia Iva per le piccole imprese che operano nell’Unione europea.
Il nuovo regime transfrontaliero, operativo da quest'anno, permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro, che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l’Imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di adempimenti amministrativi semplificati.
La norma, in particolare, consente a un soggetto di scegliere gli Stati Ue in cui adottare il regime di favore, a condizione che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione.
Inoltre, uno stesso soggetto può aderire sia al regime di franchigia nazionale che a quello transfrontaliero, o a solo uno dei due.
I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via tendenziale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario.
Per accedere al regime transfrontaliero i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con cui si chiede l’attribuzione del suffisso EX. L'Agenzia valuta l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.
Maggiori dettagli nella Circolare.