La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, nella Sentenza n. 2587/2 del 2 maggio 2025, ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato autonomamente.
Secondo i giudici, infatti, si tratta di una comunicazione che genera un interesse diretto del contribuente a tutelarsi legalmente, al fine di verificare la legittimità sostanziale della pretesa impositiva. Non rileva, rispetto a tale principio, il fatto che il preavviso di fermo non sia incluso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’articolo 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, poiché tale elenco va interpretato in senso estensivo.
Inoltre, hanno chiarito i giudici, il contribuente ha il diritto di contestare la riedizione del potere impositivo qualora ritenga che essa non sia conforme a una precedente pronuncia giurisdizionale favorevole.