L’avvocato è obbligato a emettere la fattura fiscale entro 12 giorni dal pagamento della prestazione e a registrarla entro il 15° giorno del mese successivo.
La mancata osservanza di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare permanente. Tale illecito, tuttavia, si considera rilevante solo fino alla scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il compenso è stato percepito, cioè entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Tale termine, dunque, rappresenta anche l’inizio della prescrizione dell’azione disciplinare.
A chiarirlo il Consiglio Nazionale Forense, nella Sentenza n. 162 del 20 giugno 2025.