Nel giudizio di bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca giudiziaria, la valutazione del giudice di merito è censurabile in cassazione ove i motivi di doglianza, lungi dall’investire l’accertamento del fatto nella sua materialità storica, riguardino la correttezza del metodo seguito nonché il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, poiché, essendo coinvolto il diritto fondamentale al controllo dell’insieme delle informazioni che definiscono l’immagine “sociale” (la cd. autodeterminazione informativa), l’atteggiarsi del singolo fatto concreto finisce con il penetrare nel cuore stesso delle valutazioni, concorrendo a determinare il senso o il verso del bilanciamento, il quale presuppone un complesso giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’oggetto della notizia e il tempo trascorso.
Ad affermarlo la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nella sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la deindicizzazione da un motore di ricerca di notizie riguardanti una pregressa vicenda giudiziaria, all’esito della quale l’interessato era stato assolto dall’accusa di appartenenza a un’associazione di tipo mafioso, con sentenza della Corte di cassazione susseguente alla condanna in secondo grado.