Con Messaggio n. 3368 del 10 novembre l'Inps informa che, dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.
Da gennaio, infatti, tali soggetti dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:
L'Istituto continuerà ad essere erogate in modalità diretta le seguenti prestazioni del settore marittimo:
indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale; indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare; indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;Le aziende dovranno richiedere il codice autorizzazione "2G" (se non già posseduto), anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS.
Per i lavoratori marittimi, precisa l'Inps, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.