Con Risposta n. 281 del 4 novembre l'Agenzia Entrate si è espressa in merito ai limiti di trasferibilità dei crediti d'imposta da bonus edilizi in caso di trasformazione da impresa individuale in società a responsabilità limitata mediante conferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 121 del Dlgs n. 34/2020.
L’Agenzia ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti dallo sconto in fattura possono essere conferiti insieme all’azienda nella società conferitaria; tuttavia, tale trasferimento è più assimilabile ad una cessione e, pertanto, rileva ai fini del limite massimo di cessioni “libere” previsto dalla norma.
Di conseguenza, una volta effettuato il conferimento, i crediti non potranno più essere oggetto di ulteriori cessioni "libere", ma potranno essere ceduti soltanto ai soggetti qualificati previsti dalla norma (banche e intermediari finanziari).
L’Agenzia ha inoltre precisato che, trattandosi di un conferimento d’azienda, operazione che non comporta successione universale nei diritti e obblighi come avviene invece per fusioni e scissioni, non trovano applicazione le modalità operative indicate nel principio di diritto n. 4/2024 in tema di utilizzo in compensazione dei crediti. In tali casi, dunque, devono essere seguite le regole ordinarie previste per le cessioni dei crediti.