Con Sentenza n. 23876 del 26 agosto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito un punto controverso in materia di contratti a termine illegittimi.
Nel caso di accertamento della nullità del termine di durata del rapporto di lavoro, con conseguente ricostituzione ex tunc dello stesso come rapporto a tempo indeterminato, al lavoratore spettano:
l’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 (con funzione compensativa, volta a forfettizzare il danno derivante dall’illegittima apposizione del termine, integrando così la tutela della conversione del contratto a tempo indeterminato); l’indennità di disoccupazione ex art. 42, co. 3, r.d.l. n. 1827/1935, per il periodo tra la scadenza del termine e la sentenza che ne accerta la nullità (con funzione previdenziale volta a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione).Le due indennità, spiegano le Sezioni Unite, sono dunque compatibili, in quanto perseguono finalità diverse: una previdenziale e l’altra risarcitoria.