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Giovedì 27 novembre 2025

Confermata la riduzione contributiva per il settore edile: indicazioni operative Inps

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno confermato, anche per il 2025, la riduzione contributiva dell'11,5% in favore delle imprese del settore edile.
Nella Circolare n. 145 del 21 novembre l'Inps illustra le condizioni di accesso al beneficio e le modalità per l'invio e la gestione delle istanze e per la corretta compilazione del flusso Uniemens.

L'agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05, e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.
La riduzione, applicabile ai periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.

Requisiti di accesso e presentazione della domanda
Per accedere al beneficio le imprese devono:

essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile; non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni; rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, entro il 15 marzo 2026, tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line" e verranno elaborate entro il giorno successivo.
Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia UNIEMENS.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l'esonero per l'occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

Tutti i dettagli nel documento.



Fonte: https://www.inps.it


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