L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 133 del 14 maggio, affronta il caso di due coniugi in regime di separazione legale dei beni, che intendono vendere "separatamente e contestualmente" a due possibili diversi acquirenti, l'usufrutto e la nuda proprietà di un appartamento con cantina, e chiarisce che:
il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto è da considerarsi come reddito diverso (art. 67, comma 1, lettera h), del TUIR), determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 71, comma 2; la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione dovrà essere tassata autonomamente (ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR), secondo i criteri di cui al successivo articolo 68, nell'ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto.