La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 2937 del 6 febbraio 2025 ha affermato il seguente principio di diritto:
Nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019, e con riguardo alla prescrizione contenuta nell’art. 2, comma 3 del D.M. 163/2013, secondo cui la parte è tenuta all’utilizzo della modalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado, devono ritenersi consentiti la notificazione con modalità non telematica, e parimenti il deposito del ricorso presso la Commissione nella forma cartacea, salvo che l'erronea applicazione della regola abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o abbia comportato altro pregiudizio per la decisione finale del giudice.