La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25132 del 13 settembre 2025, in continuità con un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha chiarito che, in materia di sanzioni amministrative tributarie, quando il commercialista omette di versare le imposte, il contribuente non è tenuto a pagare le relative sanzioni. Ciò vale sia per quelle connesse alla specifica omissione sia per quelle derivanti dall'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
I giudici hanno inoltre affermato che la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui il contribuente non è punibile se il mancato pagamento è addebitabile esclusivamente a terzi per fatto denunciato all’autorità giudiziaria, si riferisce a tutto ciò che è riconducibile all’azione/omissione del terzo e, dunque, a tutte le sanzioni irrogate.