La motivazione va ricercata nell’atto impositivo che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, per la validità della stessa, è sufficiente il mero richiamo a tale atto.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11597/2025, pubblicata il 3 maggio 2025, ha dichiarato che, in materia di riscossione fiscale, è da ritenersi congruamente motivata la cartella di pagamento anche se non specifica i criteri di calcolo degli interessi maturati, purché questi siano già stati determinati in atti precedenti.
In sostanza, quando la cartella di pagamento fa seguito all'adozione di un atto fiscale che ha già determinato l’ammontare del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la stessa è da ritenersi valida - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.