Con la Circolare n. 99 del 10 giugno l'Inps fornisce indicazioni utili ai beneficiari del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che garantisce un Assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui al decreto legislativo 148/2015.
Destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, sono tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio.
Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate:
non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata; non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.Maggiori dettagli nella Circolare.