Non occorre allegare al curatore il processo verbale già notificato al fallito "in bonis," in virtù della presunzione di conoscenza prevista dalla legge fallimentare.
Con Ordinanza n. 25564 pubblicata il 18 settembre 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, si è espressa in tema di motivazione dell’avviso di accertamento richiamando il principio di diritto secondo cui, qualora il processo verbale di constatazione presupposto sia stato ricevuto dal fallito quando era "in bonis", non è necessario che l’atto impositivo successivamente notificato al curatore rechi in allegato il suddetto processo verbale o ne riproduca il contenuto essenziale; e ciò perchè l’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale (art. 88, comma 1, L.F.) consente di ritenere, con presunzione "iuris tantum", che anche il verbale di constatazione notificato all’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento sia pervenuto nella disponibilità del predetto organo fallimentare e sia stato dallo stesso conosciuto.