Nelle prime settimane dell’anno è importante verificare tutte le eventuali procedure concorsuali nelle quali potrebbe essere incorso uno o più clienti nell’anno precedente.
Ricordiamo infatti che:
mentre per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, è ancora necessario attendere l’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo, per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021 le note di variazione IVA possono essere emesse a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, recuperando così fin da subito l’IVA relativa a operazioni non incassate.In particolare, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il diritto al recupero dell’IVA, tuttavia, è regolato anche dall’articolo 19, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui la detrazione deve essere esercitata «al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto».
Esempio:
Alfa S.r.l. ha emesso nel 2023 una fattura di 100.000 euro + IVA nei confronti di Beta s.n.c..
Il 28 settembre 2025 viene emessa la sentenza di liquidazione giudiziale di Beta s.n.c.. A decorrere dal 28 settembre 2025 Alfa S.r.l. può emettere nota di variazione per recuperare 22.000 euro di credito IVA. Può farlo:
nelle liquidazioni IVA mensili/trimestrali del 2025, oppure entro il 30 aprile 2026, attraverso la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025.Decorsi questi termini, si rischia la decadenza dal diritto al recupero dell’IVA.