Il settore culturale italiano compie un passo decisivo verso il riconoscimento formale del suo valore economico e sociale. Con l’istituzione della sezione speciale per le Imprese Culturali e Creative (ICC) presso il Registro delle Imprese, si aprono nuove prospettive per società, fondazioni, start-up e professionisti del settore.
Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un’opportunità strategica: l’iscrizione garantisce l’accesso a finanziamenti dedicati, agevolazioni fiscali e una visibilità istituzionale che certifica la qualità e la specificità del lavoro svolto.
Il quadro normativo in breve – Il percorso legislativo, avviato con la Legge n. 206/2023, si è completato nel corso del 2024 e 2025. Le tappe fondamentali che hanno reso operativa la sezione speciale sono:
Definizione delle regole: il Decreto interministeriale n. 402 (ottobre 2024) ha stabilito condizioni e modalità di revoca. Apertura del Registro: il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT) del 10 luglio 2025 ha ufficializzato la sezione speciale e l’elenco dei codici ATECO ammessi. Modulistica operativa: con il decreto del 7 agosto 2025, sono state aggiornate le specifiche tecniche (modelli S5 e I2) per l’invio telematico delle domande, in vigore dal 30 settembre 2025.Chi può iscriversi – L’iscrizione è riservata a soggetti che operano in via esclusiva o prevalente nel settore culturale e creativo. Possono presentare istanza, purché già iscritti al Registro Imprese o al REA:
Enti e Società: Società di persone, di capitali, cooperative, consorzi e società costituite all’estero. Lavoratori autonomi. Start-up innovative (ex art. 25 D.L. n. 179/2012). Imprese sociali (D.lgs. n. 112/2017). Enti del Terzo Settore (ETS): A patto che esercitino attività d’impresa diversa da quella di interesse generale in misura non prevalente. Associazioni e Fondazioni riconosciute: Se svolgono prevalentemente attività culturali/creative in forma di impresa.I requisiti – Per ottenere la qualifica di ICC, è necessario soddisfare due macro-condizioni:
l’attività deve essere stabile e continuativa, con sede in Italia (o in UE/SEE purché soggetti passivi d’imposta in Italia) il soggetto deve svolgere in forma d’impresa attività di ideazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione o valorizzazione di beni, attività e prodotti culturali.Rientrano in questa definizione:
Beni materiali e immateriali (Patrimonio culturale). Musica, audiovisivo e radio. Moda, architettura e design. Arti visive e spettacolo dal vivo. Artigianato artistico. Editoria, libri e letteratura. Videogiochi e software.Per le società e i lavoratori autonomi, è ammessa l’iscrizione anche se svolgono attività ausiliarie o di supporto strettamente funzionali alla filiera culturale (es. logistica specializzata per l’arte).
Si considera “attività prevalente” quella che genera ricavi superiori al 50% del volume d’affari complessivo nel periodo d’imposta di riferimento.
I codici ATECO ammessi – Il MIMIT ha individuato specifici codici ATECO che danno diritto all’iscrizione. Di seguito l’elenco suddiviso per macro-aree (si consiglia di verificare la corrispondenza esatta del proprio codice):
Il Conservatore del Registro delle Imprese effettua verifiche periodiche (d’ufficio o su segnalazione). Se vengono meno i requisiti o se i controlli danno esito negativo, viene disposta la cancellazione dalla sezione speciale entro 90 giorni. Mantenere la conformità dei requisiti nel tempo è quindi fondamentale tanto quanto l’iscrizione stessa.