Anche se qualificabili come proventi straordinari, esse rientrano nell’ambito della normale operatività professionale del consulente finanziario e, pertanto, non incidono sul reddito oggetto di concordato preventivo biennale.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 67 del 20 novembre, che fornisce importanti precisazioni in tema di concordato preventivo biennale (CPB) con riferimento all’interpretazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in relazione al reddito d’impresa dei consulenti finanziari.
Il quesito esaminato riguarda la rilevanza, ai fini del reddito oggetto di CPB, delle cosiddette provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari dal nuovo preponente nel caso di cambio di mandante, oltre alle ordinarie provvigioni di mantenimento e sottoscrizione.
Tali provvigioni, di carattere “non ricorrente”, remunerano l’incremento straordinario della raccolta netta derivante dal trasferimento del portafoglio dei clienti presso il nuovo preponente.
L’Agenzia ricostruisce preliminarmente la natura dell’attività del consulente finanziario, evidenziando come egli produca reddito d’impresa ed eserciti un’attività tipica di intermediazione finanziaria, con una remunerazione composta sia da elementi ricorrenti sia da componenti variabili legate al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali.
Le provvigioni di ingresso, pur derivando da un evento eccezionale (il cambio di preponente), sono qualificate come provvigioni a tutti gli effetti: si tratta infatti di bonus legati alla capacità del consulente di generare nuova raccolta netta in un determinato arco temporale, con importo incerto e dipendente dal raggiungimento di target contrattuali.
Sotto il profilo civilistico, l’Agenzia ricorda inoltre che tali provvigioni rilevano come ricavi di esercizio ai sensi dell’art. 2425-bis c.c., in quanto direttamente connesse alla gestione caratteristica dell’attività.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiarisce che le provvigioni di ingresso erogate a favore dei consulenti finanziari non rientrano tra le componenti reddituali indicate dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 13/2024, norma che individua tassativamente le componenti positive e negative (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive) che possono determinare variazioni del reddito concordato.
Poiché le ipotesi richiamate dalla norma sono tassative, le provvigioni di ingresso non costituiscono una componente assimilabile alle fattispecie contemplate dall’articolo 16, comma 1, lettera a) e non generano alcuna variazione del reddito concordato ai sensi del comma 2 dell’articolo 16.