Il nuovo criterio di calcolo
In caso di registrazione tardiva di un contratto di locazione o sublocazione di durata pluriennale, soggetto all'imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86 deve essere calcolata prendendo come riferimento l'imposta di registro dovuta sulla prima annualità del canone, a condizione che il contribuente abbia scelto il pagamento annuale dell'imposta.
Questo criterio si applica quando il contribuente si è avvalso della facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 131/86.
La sanzione in dettaglio
Le sanzioni per omessa o tardiva registrazione sono disciplinate dall'articolo 69 del D.P.R. 131/86.
Per le annualità successive alla prima, in caso di mancato versamento, si applicherà la sanzione per tardivo versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/97. Resta sempre possibile accedere al ravvedimento operoso in presenza dei presupposti.
Contratti con cedolare secca
Nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione per il quale è stata optata la cedolare secca, l'Amministrazione conferma che resta dovuta solo la sanzione fissa prevista dall'articolo 69, pari a 150 euro.
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Dott. Alessandro Manno