Comprendere questo iter è essenziale per non perdere il beneficio.
A differenza dei regimi passati, più “automatici” nella loro applicazione contabile, il nuovo iperammortamento richiede una partecipazione attiva e documentata sin dalle prime fasi dell’investimento.
La bozza del decreto delinea una procedura in tre step obbligatori:
comunicazione preventiva: da trasmettere per ciascuna struttura produttiva. Serve a “prenotare” le risorse e a descrivere il progetto di investimento; comunicazione di conferma: da inviare entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo del GSE. Qui l’impresa deve dimostrare di aver versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, fornendo i dati identificativi delle fatture; comunicazione di completamento: da trasmettere entro il 15 novembre 2028. È l’atto finale che certifica la chiusura dell’investimento e il possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile.
Il GSE avrà un ruolo di “controllore attivo”: entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni, risponderà con l’esito delle verifiche o con una richiesta di integrazioni (da fornire in ulteriori 10 giorni).
Il profilo temporale è critico per la spettanza del beneficio. La normativa stabilisce criteri diversi a seconda della natura dei beni:
Beni materiali e immateriali 4.0: si segue la regola generale dell’art. 109 del TUIR (consegna o spedizione per i mobili, data dell’atto per gli immobili o data di ultimazione per gli appalti); Beni per l’autoproduzione di energia: il completamento coincide con la data di fine lavori degli impianti (ad esempio, impianti fotovoltaici o sistemi di accumulo); Investimenti multi-bene: in caso di progetti complessi, la data di riferimento è quella dell’ultimo investimento effettuato tra quelli che compongono la comunicazione di conferma.
Per beneficiare dell’iperammortamento 2026 l’impresa deve dotarsi di un kit documentale robusto, che include:
Per il software, la disciplina è ancora più stringente:
È infine richiesta una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.