La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12451 del 21 maggio 2018 si è espressa in tema di validità delle notifiche via posta elettronica certificata ed ha statuito che è da ritenersi regolarmente avvenuta la comunicazione inviata dalla Cancelleria del Tribunale all'avvocato, anche se la casella PEC di quest'ultimo risulti 'piena'.
Secondo la Corte, infatti, "una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati".
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