L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 9294 del 9 novembre 2018 - rispondendo ad una richiesta di parere concernente la corretta applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017, nelle ipotesi di irrogazione del provvedimento di maxisanzione per lavoro "nero", ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 - chiarisce che la normativa vigente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che corrispondono ai lavoratori la retribuzione senza avvalersi degli strumenti di pagamento tracciabili, indicati dall'art. 1, co. 912, L. n. 205/2017.
Viene evidenziato che la fattispecie, oggetto della richiesta, riguarda l'ipotesi in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l'impiego di lavoratori "in nero" e riscontrato altresì che la remunerazione dei medesimi lavoratori sia avvenuta in contanti e non mediante gli strumenti di pagamento prescritti dal citato art. 1, co. 910.
In tali casi, pur non potendosi escludere a priori l'applicazione della sanzione amministrativa, l'Ispettorato sottolinea come l'illecito si configuri solo laddove sia accertata l'effettiva erogazione della retribuzione in contanti. Pertanto, nelle ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in "nero" sono state effettuate.
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