In particolare si fa riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 11-ter, secondo il quale: “1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018”.
Nella circolare si ricorda che, le imprese attive ed iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e quelle non svolgevano più alcuna attività alla data del 12 maggio 2012 (data dell’acquisizione di efficacia del decreto 26 ottobre 2011), avrebbero dovuto, entro il 12 maggio 2013, aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività. Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato sarebbe decaduto dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA.
La data del 12 maggio 2013 è stata successivamente prorogata al 30 settembre 2013 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.
Nonostante tale proroga, si è rilevato che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali in questione hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.
Da qui la decisione da parte del legislatore di intervenire con una nuova riapertura dei termini fino al 31 dicembre 2018 al fine di concedere così una ulteriore possibilità per aggiornare telematicamente, nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tutte quelle situazioni rimaste inevase alla data del 13 maggio 2012.
Così facendo, le imprese che si regolarizzeranno potranno far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo, sia quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell’immediato avvio dell’attività, sia per transitare nell’apposita sezione del REA ai fini di mantenere tale requisito professionale valido per un’eventuale, futuro, avvio o ripresa dell’attività stessa.
Il Ministero ha inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2013, secondo il quale la proroga del 12 maggio 2013 a quella del 30 settembre 2013 riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio che le altre tre categorie di ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi), quanto disposto dall'art. 11-ter della L. n. 108/2018 riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
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