Con una modifica dell'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, il comma 646 estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti - oltre che dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva- anche dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.
Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, come novellato dal comma 646 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, tra gli atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, rientrano: gli "Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".
Sempre in materia di imposta di bollo, il comma 1128 modifica la disciplina della somma da versare prevista a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Con una modifica al comma 9, dell'articolo 82 della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, il comma 1128 dispone che la percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da banche, intermediari finanziari e assicurazioni passi dal 95 al 100 per cento a partire dall'anno 2021.
Si ricorda che l'articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 prevede che alcuni soggetti - Poste, banche, intermediari finanziari, nonché imprese di assicurazione - entro il 16 aprile di ogni anno, versano un acconto dell'imposta di bollo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione.
La misura dell'acconto, originariamente fissata al 70 per cento dell'imposta dovuta, è stata elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi dal citato articolo 82, comma 9, modificato dalla norma in esame.
Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 9, dell'articolo 82, della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, come novellato dal comma 1128, dell'art. 1 della L. n., 145/2018, " La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi".
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