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Lunedì 26/03/2012
Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane - Decisione entro 60 giorni a pena di decadenza.
a cura di: TuttoCamere.it
Il termine di 60 giorni previsto dallart. 7, comma 2, della legge-quadro n.443/1985 per le deliberazioni da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato nel caso di contestazioni circa l'effettivo possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ha natura di termine decadenziale: ciò comporta che, ove la Commissione non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall'Istituto (a seguito di un accertamento ispettivo) nei confronti di un soggetto, la Sede territorialmente competente provvederà d'ufficio all'iscrizione.
Lo ha nuovamente chiarito l'INPS con il Messaggio 28 febbraio 2012, n. 3427, richiamando la propria delibera 26 luglio 2006, n. 232.
Con tale delibera, infatti, il C.d.A. dell'Istituto ha affermato che il limite temporale dei 60 giorni di cui all'art. 7 della legge quadro 8 agosto 1985, n. 443 è "un termine di decadenza, oltre il quale gli atti delle Commissioni provinciali per lartigianato sono privi di efficacia e non producono effetti ai fini previdenziali e assistenziali, per cui la natura vincolante dei provvedimenti assunti dalle citate Commissioni è tale solo nel limite temporale posto dalla norma stessa".
Pertanto, nel caso in cui la Commissione Provinciale per l'Artigianato non si pronunci entro il termine di 60 giorni sulla richiesta di iscrizione presentata dall'Istituto (a seguito di un accertamento ispettivo) nei confronti di un soggetto, la Sede territorialmente competente provvederà d'ufficio all'iscrizione.