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Provvedimento Agenzia Entrate del 25.09.2025 (356768/2025)1 Protocollo N. 356768/2025 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, previa intesa con il Ministero della Cultura, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 545- bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le disposizioni che disciplinano il cambio di nominativo e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, previa intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, del 12 marzo 2018 per quanto concerne le regole tecniche per i sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, Dispone 1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 2 giugno 2019, come modificato dai provvedimenti n. 129039 del 12 marzo 2020, n. 379661 del 15 dicembre 2020 e n. 370005 del 21 dicembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
A. Il punto 4.3 è sostituito dal seguente: “4.3 Ai fini dell’identificazione dell’utente acquirente, il sistema on line prevede una fase di registrazione tramite: a) l’acquisizione dei seguenti dati: i. nome, cognome, data e luogo di nascita, ii. indirizzo di posta elettronica, iii. numero di telefono cellulare, iv. “mezzo di comunicazione” attraverso cui ricevere le informazioni di riscontro di cui al successivo punto b); b) il riscontro, ai fini della conferma della fase di registrazione, utilizzando come strumento: i. il numero di telefono cellulare, ii. il mezzo di comunicazione prescelto; c) la verifica che il numero di cellulare acquisito sia associato ad un unico utente identificato nel sistema; d) l’assegnazione all’utente acquirente di univoche credenziali di accesso.”
B. Il punto 12.4 è sostituito dal seguente: “12.4 Laddove un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002 e del 4 marzo 2008, l’idoneità, ai sensi del presente provvedimento, è dichiarata, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità già riconosciuta e alla misura di cui al punto 4.3, lettera a), punto iv), e lettera b), punto ii), entro un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, attraverso la presentazione all’Agenzia delle entrate di un’unica comunicazione riportante: 3 a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dall’Agenzia delle entrate; b) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle prescrizioni di cui al punto 4.3 del presente provvedimento; c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità al presente provvedimento non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.”
C. Il punto 12.5 è sostituito dal seguente: “12.5 La comunicazione di cui al punto 12.4, firmata digitalmente, è effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all’indirizzo misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it in data antecedente a quella di inizio dell’utilizzo del sistema modificato.”.
D. L’allegato A – Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate idonei alla vendita e ad altre forme di collocamento, attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 marzo 2018 - è sostituito dalla nuova versione.
2. Testo coordinato 2.1 Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti le misure attuative in materia di vendita o di qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento e dagli altri provvedimenti direttoriali indicati in calce al presente atto. Le modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto. 4 CAPO I – Definizioni e ambito di applicazione
1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende: 1.1.1. per titolo di accesso, un titolo di accesso per ciascuna 1.1.2. per evento, una singola manifestazione da intrattenimento o una 1.1.3. per intestatario del titolo di accesso, una persona fisica alla quale 1.1.4. per sistema o apparecchiatura, un sistema di biglietteria 1.1.5. per sistema on line, un sistema di biglietteria automatizzata per la 1.1.6. per sistema di controllo accessi automatizzato, un sistema 1.1.7. per lista unica dei titoli di accesso, l’elenco contenente il dettaglio 1.1.8. per causale, una delle voci di cui alla Tabella 5 dell’Allegato A del 1.1.9. per soggetto legittimato, chiunque abbia interesse a chiedere il 1.1.10.per acquirente, una persona fisica che abbia acquistato uno o più 1.1.11.per utente acquirente, una persona fisica che utilizzi il sistema on 5 1.1.12.per utente identificato, una persona fisica che abbia eseguito la fase 1.1.13.per identità digitale SPID, l’identità digitale ottenuta secondo le 1.1.14.per Commissione, la Commissione per l’approvazione dei modelli 1.1.15.per titolare dell’apparecchiatura o titolare del sistema di emissione, 1.1.16.per box office, un punto di vendita fisico di uno o più sistemi di 1.1.17.per CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell 1.1.18.per bot (abbreviazione di robot), un programma informatico che
2. Ambito di applicazione 2.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai sistemi di 2.2. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano ai sistemi di biglietterie 6 al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2.3. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai servizi di rimessa in vendita
3. Obblighi relativi ai sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita di 3.1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13 i titolari assicurano che la 3.2. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13, l’idoneità ai sensi del
4. Requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita di titoli di 4.1. Al fine di impedire l’acquisto di uno o più titoli di accesso da parte di un 4.2. Al fine di impedire l’acquisto di uno o più titoli di accesso da parte di un 7 a) consente di completare le operazioni di acquisto solo ad un utente b) impedisce allo stesso utente identificato di effettuare l’acquisto, per lo c) non rilascia il titolo di accesso direttamente alla conclusione della 4.3. Ai fini dell’identificazione dell’utente acquirente, il sistema on line a) l’acquisizione dei seguenti dati: i. nome, cognome, data e luogo di nascita, ii. indirizzo di posta elettronica, iii. numero di telefono cellulare, iv. “mezzo di comunicazione” attraverso cui ricevere le b) il riscontro, ai fini della conferma della fase di registrazione, i. il numero di telefono cellulare, ii. il mezzo di comunicazione prescelto; c) la verifica che il numero di cellulare acquisito sia associato ad un d) l’assegnazione all’utente acquirente di univoche credenziali di 4.4. In alternativa a quanto previsto al precedente punto 4.3, l’utente acquirente 4.5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l’applicazione di 4.6. I titolari, per gli eventi che prevedono la vendita attraverso reti di 8 cui al punto 4.1 nonché le misure di sicurezza di cui al punto 11. 4.7. Quanto previsto dai punti precedenti è realizzato secondo le specifiche
5. Obblighi relativi ai sistemi di biglietterie automatizzate ed ai sistemi di 5.1. I titoli di accesso ad attività di spettacolo di cui al punto 2.3 del presente 5.2. L'accesso all'area dell’evento è subordinato al riconoscimento personale, 5.3. Ai fini del riconoscimento di cui al precedente punto 5.2 la lista unica dei 5.4. I titolari assicurano che la rimessa in vendita e il cambio di nominativo di 5.5. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13, l’idoneità dei sistemi ai sensi 5.6. Il titolare assicura una chiara ed esaustiva informativa su modalità, tempi e
6. Requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate per la rimessa in vendita 6.1. La rimessa in vendita e il cambio di nominativo di un titolo sono consentiti 9 preventivamente registrato presso il titolare. Nel caso di utilizzo per tali 6.2. Per effettuare il cambio di nominativo o la rimessa in vendita del titolo di 6.3. Ciascun titolare di sistema assicura la possibilità del cambio di nominativo 6.3.1. Il titolo di accesso viene annullato con l’indicazione della causale e 6.3.2. Il sistema di biglietteria automatizzata traccia l’informazione di 6.4. Ciascun titolare di sistema assicura la possibilità della rimessa in vendita di 6.4.1. I titoli di accesso nominativi rimessi in vendita per ciascun evento 6.4.2. Nel caso di rimessa in vendita tramite sistemi on line, le opportunità 6.4.3. Il titolo di accesso rivenduto è annullato con l’indicazione della 6.4.4. Il sistema di biglietteria automatizzata traccia l’informazione di 10 6.5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l’applicazione di
7. Modifiche al Decreto del Ministero delle Finanze 13 luglio 2000 già 7.1. All’articolo 3, comma 4 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: “Per 7.2. All’articolo 7, comma 4 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: “La 7.3. All’articolo 8, comma 2 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: “Il 7.4. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui all’art. 2, comma a) cessione a terzi, a qualsiasi titolo, delle apparecchiature di cui all’art. 2; b) cessazione dell’attività o di scadenza della validità del certificato digitale c) richiesta motivata di restituzione della carta di attivazione avanzata dagli 7.5. All’allegato A “Regole tecniche” il punto d) è sostituito dal seguente: 11 rapida, sia a video sia su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati
8. Modifiche al Decreto dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, pubblicato 8.1. Al punto 14 “Tempi di trasmissione” sono apportate le seguenti a) il punto 14.2 è sostituito dal seguente: “I riepiloghi mensili di cui ai punti b) è aggiunto il punto 14.3: “I riepiloghi di cui ai punti 1.1.6 a. e b. nonché 8.2. All’allegato A del Decreto dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 sono 8.3. Nei casi previsti ai Capi II e III del presente provvedimento, il tracciamento
9. Modifiche al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, 9.1. Al punto 3 è aggiunto il seguente punto 3.2: “3.2. Sono altresì legittimati a chiedere il rilascio della carta di attivazione a) utilizzare un sistema riconosciuto idoneo ed espressamente realizzato b) mantenere sul territorio nazionale le componenti descritte alle lettere a) c) eseguire la registrazione istantanea su memoria immodificabile dei dati 12 informazioni previste al punto 4 del provvedimento, secondo le d) comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni sulle sedi in cui 9.2. Il punto 5.1. lettera c) è sostituito dal seguente punto: “c) i locali dove viene 9.3. Al punto 9, i punti 9.3, 9.4 e 9.5 sono abrogati. 9.4. All’allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre
10. Modifiche al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2008 10.1. Al punto 1 sono apportate le modificazioni riportate di seguito. 10.1.1.Al punto 1.1.3 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente periodo: 10.1.2.Al punto 1.1.4 le parole “ad un solo titolo di accesso” sono sostitute 10.2. Al punto 4 sono apportate le modificazioni riportate di seguito. 10.2.1.Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: “Ad esclusione delle ipotesi 10.2.2.E’ aggiunto il punto 4.3: “Tutte le transazioni relative
13 CAPO V – Sicurezza e protezione dei dati personali 11. Sicurezza e protezione dei dati personali 11.1. I sistemi adottano adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati e dei 11.2. Le disposizioni tecniche ed operative del presente provvedimento sono 11.3. Il trattamento dei dati personali, come definito nelle specifiche tecniche del
12. Istanze e dichiarazioni per l’idoneità dei sistemi. 12.1. Chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità ai sensi 12.2. Qualora un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle 12.3. Chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità di un 12.4. Laddove un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle 14 entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dall’Agenzia b) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 12.5. La comunicazione di cui al punto 12.4, firmata digitalmente, è 12.6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze e nelle dichiarazioni
di accesso di cui al punto 2.3. Procedura transitoria. 13.1. Qualora un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle 15 a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dell’Agenzia b) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 13.2. Limitatamente al periodo temporale di 9 (nove) mesi dalla pubblicazione 13.3. La comunicazione di cui al punto 13.1, firmata digitalmente, è effettuata
14.1. Ai fini della vendita o di altre forme di collocamento attraverso reti di 14.2. Ai fini del cambio nominativo o della rimessa in vendita di titoli di accesso 16 Laddove il sistema non venisse riconosciuto idoneo verrà revocato il 14.3. L’istanza di cui al punto 12 del presente provvedimento è presentata 14.4. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si
15. Specifiche tecniche e loro aggiornamento 15.1. Le specifiche tecniche di riferimento per il riconoscimento dell’idoneità dei 15.2. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all’allegato A al
Motivazioni Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro della Cultura, del 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232 del 2016 e dalla legge n. 145 del 2018. Con il presente provvedimento - avendo le associazioni di categoria degli operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di 17 accesso effettuata da alcuni paesi al di fuori della Unione Europea - si dispongono alcune modifiche al Capo II e al Capo VI; in particolare, il provvedimento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato di centoventi giorni, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002 e del 4 marzo 2008, è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal presente provvedimento, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità già riconosciuta e alle modifiche introdotte al punto 4.3. Nello specifico, le modifiche recate dal provvedimento consentono all’utente di concludere la fase di registrazione, finalizzata all’identificazione, utilizzando in alternativa ad una One Time Password (OTP) ricevuta tramite un SMS, già prevista dalla normativa attuale, anche una OTP ricevuta attraverso una chiamata vocale analogica al numero di telefono cellulare dichiarato in fase di registrazione. Il provvedimento dispone, altresì, il ricorso, per un periodo massimo di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, alla procedura semplificata prevista dal punto 12.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, al fine di dichiarare autonomamente l’idoneità alle modifiche ivi recate anche per i sistemi che sono già stati riconosciuti idonei dall’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002 e del 4 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità già riconosciuta e alle modifiche introdotte al punto 1, lettera a), del presente provvedimento. Questa semplificazione ha la finalità di consentire agli operatori l’adeguamento dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo utile al perfezionamento del processo amministrativo. Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di 18 statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 e delle successive modifiche. Tale soluzione è stata adottata al solo scopo di agevolare la conoscenza delle misure attuative in materia di vendita o di qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso.
Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
19 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi 1099-1100); Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 (articolo 4); Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 12 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018, recante “Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing”; Decreto dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e del D.M. 13 luglio 2000 del Ministero delle Finanze”; Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni, recante “Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”; Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004, concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero delle Finanze datato 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, l’approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività 20 spettacolistiche, delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, nonché l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative ai sistemi di emissione dei titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”; Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 22799 del 4 marzo 2008, recante “Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, recante “Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, del 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 129039 del 12 marzo 2020, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 379661 del 15 dicembre 2020, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 21 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 370005 del 21 dicembre 2021, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 25 settembre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA |
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