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Provvedimento Agenzia Entrate del 19.09.2025 (350617/2025)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone
1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) “decreto-legge” il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; b) “decreto legislativo” il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni; c) “decreto” il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; d) “concordato” o “CPB” il concordato preventivo biennale introdotto dal “decreto legislativo”; e) “ISA” gli indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; f) “ravvedimento” l’istituto introdotto dall’articolo 12-ter del decreto- legge; g) “annualità” i periodi di imposta dal 2019 al 2023; 2 h) “modello F24” il modello previsto per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto; i) “cassetto fiscale” il servizio, erogato nell’area ad accesso autenticato (area riservata) del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, che consente al soggetto di consultare le proprie informazioni fiscali. Il cassetto fiscale è consultabile anche dall’intermediario del soggetto, previa delega; j) “Tuir” il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ambito di applicazione 2.1 Possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono entro i termini di legge al concordato, di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo e che nelle annualità: - hanno applicato gli ISA; - ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; - ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017; - ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. 2.2 Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle 3 relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento. 2.3 I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
3. Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento 3.1 Per l’adozione del ravvedimento l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che verranno istituiti con successiva risoluzione. 3.2 Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata: - dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione; - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge. 3.3 In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, 4 diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. 3.4 Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
4. Termini 4.1 L’opzione di cui al precedente punto 3.1 deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. 4.2 Nel caso di cui al punto 3.3 il pagamento rateale è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
5. Pubblicazione di elementi informativi di ausilio 5.1 Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive, sulla base dei dati contenuti nell’Allegato 1. 5.2 I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere agli elementi di cui al punto 5.1, quando disponibili, consultando il cassetto fiscale.
6. Trattamento dei dati 6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata 5 nell’articolo 12-ter del decreto-legge, nell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e nel Titolo II del decreto legislativo. 6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti e si avvale del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.a, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli ISA nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 6.3 I dati personali oggetto del trattamento (anagrafici, contabili, fiscali) desumibili dal modello F24 verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione dell’istituto del ravvedimento. 6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento), i dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 6.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 6 6.8 Sul trattamento dei dati personali relativi al processo afferente al ravvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.
Motivazioni L’articolo 12-ter del decreto-legge, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro i termini di legge al CPB di adottare il regime di ravvedimento disciplinato dallo stesso articolo 12-ter versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento: - hanno applicato gli ISA; - ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020; - ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017; - ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. 7 Tenuto conto che il comma 18 del citato articolo 12-ter rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, si dà attuazione, con il presente provvedimento, alla richiamata disposizione. In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 11 dell’articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir: - la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione; - la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge. In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, 8 individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento. Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1. Tali elementi informativi non sono predisposti per coloro che risultano aver presentato istanza di adesione al CPB per i periodi di imposta 2024 e 2025. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lettera a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella 9 Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”; Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; 10 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate”; Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”; Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato 11 preventivo biennale” (Titolo II, rubricato “Disciplina del concordato preventivo biennale”); Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 19 settembre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Firmato digitalmente |
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