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Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2025 (321488/2025)
Prot. n. 321488/2025
Approvazione del modello di notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio 2025, e definizione delle relative modalità di trasmissione
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) “decreto legislativo”, il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; b) “decreto”, il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze
del 25 febbraio 2025; c) “comunicazione rilevante”, il modello di comunicazione contenente
le informazioni indicate nell’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo e nel decreto di cui all’articolo 51, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
d) “intermediario”, il soggetto incaricato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, registrato ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
2. Approvazione del modello di notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto
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2.1 È approvato il modello di notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto, con le relative istruzioni (di seguito, “modello”).
2.2 Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A.
2.3 Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello e alle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
3. Reperibilità del modello 3.1 Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato
elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
4. Modalità di trasmissione 4.1 Il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro i termini di cui all’articolo 12 del decreto.
4.2 Il termine per l’invio del modello, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
4.3 Gli intermediari rilasciano al notificante copia del modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
4.4 La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il file contenente il modello è formato utilizzando il software denominato “NotificaGlobe”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
4.5 Il modello è scartato nel caso in cui:
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a) riporti l’indicazione di uno o più codici fiscali italiani non registrati presso l’Anagrafe tributaria;
b) sia presentato per modificare o annullare un modello già trasmesso ma il numero di protocollo indicato nell’apposito riquadro del frontespizio non corrisponde ad alcun modello precedente;
c) siano rilevate ulteriori incongruenze a seguito dei controlli formali dei dati in esso contenuti.
5. Correttiva, annullamento e revoca 5.1 È consentito modificare i dati di un modello precedentemente trasmesso
inviando, nei termini di cui all’articolo 12 del decreto, un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente.
5.2 È possibile, inoltre, annullare entro i termini richiamati al punto precedente gli effetti di una notifica già trasmessa, utilizzando questo stesso modello nel quale va barrata nel frontespizio la casella “Annullamento”.
5.3 Qualora si intenda revocare la scelta di cui all’articolo 2 del decreto effettuata in esercizi precedenti, va trasmessa un’apposita notifica avendo cura di barrare nel rigo A3 del quadro A la casella “Revoca”. La revoca decorrere dall’esercizio per il quale è esercitata.
6. Trattamento dei dati 6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata nel decreto e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia
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delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
6.3 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione della notifica.
6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
6.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante del modello di comunicazione.
6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, del Regolamento.
Motivazioni
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I soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa di cui al titolo II del decreto legislativo, tenuti a presentare la comunicazione rilevante all'Amministrazione fiscale italiana, sono esonerati da tale obbligo se individuano un’impresa locale designata che la presenta per loro conto.
In alternativa, tali soggetti possono individuare la controllante capogruppo o un’impresa designata, entrambe localizzate in un Paese diverso dall’Italia, che presenta la comunicazione rilevante per loro conto. Tale scelta è subordinata alla condizione che la controllante capogruppo o l’impresa designata sia localizzata in un Paese con il quale lo Stato italiano ha in vigore, alla data di scadenza della presentazione della comunicazione rilevante, un accordo qualificato tra autorità competenti, come definito all’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, con riferimento all’esercizio oggetto della comunicazione.
Ai fini dell’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo, ciascun soggetto esonerato dall’obbligo di presentare autonomamente la comunicazione rilevante trasmette all’Agenzia delle entrate il presente modello. In deroga, è consentito che il modello sia trasmesso all’Agenzia delle entrate da un’impresa locale designata per conto dei soggetti esonerati.
Con il modello è possibile, inoltre, revocare la scelta di cui all’articolo 2 del decreto effettuata dai predetti soggetti.
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto, con il presente provvedimento è, pertanto, approvato l’allegato modello, con le relative istruzioni, e sono definite le modalità di trasmissione. La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il file contenente il modello è formato utilizzando il software denominato “NotificaGlobe”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (articolo 2-ter);
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta- mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articoli 5, 6, 28, 32, 35);
Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione;
Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e successive modificazioni, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” (articolo 51, commi 1, 5 e 8);
Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio 2025, recante “Obbligo di notifica dell'impresa dichiarante” (articoli 2, 3, 12, 14).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 agosto 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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