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Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2025 (321488/2025)

Prot. n. 321488/2025

Approvazione del modello di notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a
presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto del Vice
Ministro dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio 2025, e definizione delle
relative modalità di trasmissione

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) “decreto legislativo”, il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
b) “decreto”, il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze

del 25 febbraio 2025;
c) “comunicazione rilevante”, il modello di comunicazione contenente

le informazioni indicate nell’articolo 51, comma 5, del decreto
legislativo e nel decreto di cui all’articolo 51, comma 8, del
medesimo decreto legislativo;

d) “intermediario”, il soggetto incaricato alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, registrato ai
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

2. Approvazione del modello di notifica per l’individuazione del soggetto
tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto

2

2.1 È approvato il modello di notifica per l’individuazione del soggetto
tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto,
con le relative istruzioni (di seguito, “modello”).

2.2 Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa
relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A.

2.3 Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello e alle istruzioni
saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate
e ne sarà data relativa comunicazione.

3. Reperibilità del modello
3.1 Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato

elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

4. Modalità di trasmissione
4.1 Il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate

esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro i
termini di cui all’articolo 12 del decreto.

4.2 Il termine per l’invio del modello, indipendentemente dall’inizio e dalla
durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

4.3 Gli intermediari rilasciano al notificante copia del modello trasmesso e
della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle
entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

4.4 La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità
usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che
sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it. Il file contenente il modello è formato utilizzando il
software denominato “NotificaGlobe”, disponibile gratuitamente sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.

4.5 Il modello è scartato nel caso in cui:

3

a) riporti l’indicazione di uno o più codici fiscali italiani non registrati
presso l’Anagrafe tributaria;

b) sia presentato per modificare o annullare un modello già trasmesso ma il
numero di protocollo indicato nell’apposito riquadro del frontespizio non
corrisponde ad alcun modello precedente;

c) siano rilevate ulteriori incongruenze a seguito dei controlli formali dei
dati in esso contenuti.


5. Correttiva, annullamento e revoca
5.1 È consentito modificare i dati di un modello precedentemente trasmesso

inviando, nei termini di cui all’articolo 12 del decreto, un nuovo modello che
sostituisce integralmente il precedente.

5.2 È possibile, inoltre, annullare entro i termini richiamati al punto
precedente gli effetti di una notifica già trasmessa, utilizzando questo stesso
modello nel quale va barrata nel frontespizio la casella “Annullamento”.

5.3 Qualora si intenda revocare la scelta di cui all’articolo 2 del decreto
effettuata in esercizi precedenti, va trasmessa un’apposita notifica avendo cura di
barrare nel rigo A3 del quadro A la casella “Revoca”. La revoca decorrere
dall’esercizio per il quale è esercitata.

6. Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (di seguito, “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e successive modifiche e integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata nel
decreto e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
provvedimento.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia

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delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei
S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento. Le categorie di dati personali trattate attraverso
il modello sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati
personali ad esso allegata.

6.3 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed
indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione della notifica.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo
1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti,
è stato disposto che la trasmissione del modello venga effettuata esclusivamente
mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge
e al Regolamento.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti
da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate ed è parte integrante del modello di comunicazione.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è
stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi
dell’articolo 35, del Regolamento.


Motivazioni

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I soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa di
cui al titolo II del decreto legislativo, tenuti a presentare la comunicazione rilevante
all'Amministrazione fiscale italiana, sono esonerati da tale obbligo se individuano
un’impresa locale designata che la presenta per loro conto.

In alternativa, tali soggetti possono individuare la controllante capogruppo
o un’impresa designata, entrambe localizzate in un Paese diverso dall’Italia, che
presenta la comunicazione rilevante per loro conto. Tale scelta è subordinata alla
condizione che la controllante capogruppo o l’impresa designata sia localizzata in
un Paese con il quale lo Stato italiano ha in vigore, alla data di scadenza della
presentazione della comunicazione rilevante, un accordo qualificato tra autorità
competenti, come definito all’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo, con riferimento all’esercizio oggetto della comunicazione.

Ai fini dell’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo, ciascun soggetto
esonerato dall’obbligo di presentare autonomamente la comunicazione rilevante
trasmette all’Agenzia delle entrate il presente modello. In deroga, è consentito che
il modello sia trasmesso all’Agenzia delle entrate da un’impresa locale designata
per conto dei soggetti esonerati.

Con il modello è possibile, inoltre, revocare la scelta di cui all’articolo 2 del
decreto effettuata dai predetti soggetti.

Ai sensi dell’articolo 14 del decreto, con il presente provvedimento è,
pertanto, approvato l’allegato modello, con le relative istruzioni, e sono definite le
modalità di trasmissione. La trasmissione telematica del modello è effettuata
secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a
decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it. Il file contenente il modello è formato
utilizzando il software denominato “NotificaGlobe”, disponibile gratuitamente sul
sito internet www.agenziaentrate.gov.it.


Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di
gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla
delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.


Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
” (articolo 3,
commi 2-bis e 3);

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto
da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti
”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(articolo 2-ter);

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articoli 5, 6,
28, 32, 35);

Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a
garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi
multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione;

Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e successive modificazioni,
recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale
(articolo 51, commi 1, 5 e 8);

Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio
2025, recante “Obbligo di notifica dell'impresa dichiarante” (articoli 2, 3, 12, 14).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 agosto 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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