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Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro

Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2025 (321370/2025)

Prot. n. 321370/2025

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi
edilizi

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

Dispone

1. Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nel 2025

1.1 Il presente provvedimento approva il modello allegato denominato
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del
decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025”
(di
seguito, “modello”) con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’esercizio
dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’articolo
121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive
modificazioni (di seguito, “decreto”). Il modello è utilizzabile per esercitare le
opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2025, per gli
interventi individuati dall’articolo 119 del decreto, nei casi ammessi dalle disposizioni
vigenti.

1.2 L’opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere

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più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve
riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1.3 Ai fini dell’opzione di cui al punto 1.1, il beneficiario della detrazione deve
richiedere:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto, che
i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di
cui all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e
successive modificazioni, e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto,
che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e
successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati;

c) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)

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dell’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto
di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le
asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente punto
1.3 e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del
decreto.

1.4 Le eventuali ulteriori cessioni dei crediti sono disciplinate dal punto 5 del
presente provvedimento.


2. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
2.1 Il contributo sotto forma di sconto, di cui all’articolo 121, comma 1, lettera

a), del decreto, è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 2.3 e non
può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto
praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione
spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini
dell’Imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a
fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle
previsioni dell’articolo 121 del decreto.

2.2 Il credito d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto,
è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 2.3.

2.3 L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese
complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non
corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi
fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata

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all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di
ciascuno di essi.

2.4 L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è
calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante
cessione del medesimo credito ai fornitori.


3. Modalità e termini di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione

da parte del titolare della detrazione
3.1 La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno

successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla
detrazione.

3.2 La comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è
inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure
mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

3.3 La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli
edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia
delle entrate:

a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
b) dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un

intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice
civile, non vi sia obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini
non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal
fine incaricato. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, indicato nella
comunicazione, è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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3.4 Per gli interventi di cui al punto 1.3, lettera a), la comunicazione è inviata
a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA
della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA
trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini
e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti,
l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella
comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.

3.5 A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle
relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha
trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate. Si applicano le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021.

3.6 La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese
successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può
essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti,
ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Le comunicazioni
trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo
5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o
sostituite dopo tale data.

3.7 Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:
a) il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati

della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica
tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e
la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice
fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in
cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare
l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti

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dati sono comunicati al condòmino incaricato di inviare la comunicazione all’Agenzia
delle entrate;

b) l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno
effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione di cui al punto 3.3;
nel caso in cui, in base all’articolo 1129 del codice civile, la comunicazione sia stata
inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

3.8 Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento,
devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025. Restano validi gli effetti
delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente
versione del modello e delle relative specifiche tecniche.

3.9 Eventuali aggiornamenti del modello di comunicazione, delle relative
istruzioni di compilazione e delle specifiche tecniche di trasmissione telematica
saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e
ne sarà data adeguata pubblicità.


4. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
4.1 I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui all’articolo 121,

comma 1, del decreto esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non
fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal
giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione
dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, fatte salve le
disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1°
dicembre 2021 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello
di sostenimento delle spese. Si applica l’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 29
marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

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4.2 Ai fini di cui al punto 4.1:
a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare

l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito, “Piattaforma cessione
crediti”
o “Piattaforma”). Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle
opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, inviate dal 1° maggio
2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione
crediti
la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna
rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più
soluzioni;

b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

c) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti
superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del
credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto
che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

d) non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;

e) sono utilizzati i codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle
entrate.

4.3 Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del decreto, la quota dei crediti
d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può
essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente
ceduta.

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5. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
5.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del

mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo
sconto in fattura o la prima cessione del credito, fatte salve le disposizioni di cui al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021:

a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, di cui all’articolo 121, comma 1,
lettera a), del decreto, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto,
i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore
dei seguenti soggetti (di seguito, “soggetti qualificati”):

a.1) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo
106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

a.2) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia;

a.3) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.

I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre
ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;

b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti di cui all’articolo 121,
comma 1, lettera b), del decreto, possono effettuare una sola ulteriore cessione
a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i
crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri
soggetti qualificati. Tuttavia, se la comunicazione dell’opzione per lo sconto

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in fattura o la prima cessione del credito è stata inviata all’Agenzia delle entrate
entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che
possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei
soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,
ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
5.2 Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati

tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di
cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore
dei soggetti qualificati.

5.3 La comunicazione delle cessioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 avviene
esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti,
dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima
Piattaforma.

5.4 I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini,
modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da
comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma
cessione crediti
. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti
dalle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del
credito, inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente,

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tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione,
con riferimento a ciascuna rata annuale.

5.5 Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del decreto, le rate annuali dei
crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni,
comunicate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono formare
oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice
identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive
cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate
all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni
relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della
risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.

5.6 I crediti acquisiti a seguito di cessioni successive alla prima o allo sconto
in fattura possono essere accettati dal cessionario decorsi cinque giorni lavorativi dalla
relativa comunicazione avvenuta tramite la Piattaforma cessione crediti.

5.7 I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 121, comma 1, del decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge
n. 4 del 2022 sono nulli.


6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli
6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio (di seguito, “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata negli articoli 119 e
121 del decreto. L’articolo 119, comma 12 e l’articolo 121, comma 7, del decreto
stabiliscono che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano

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definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni ivi previste.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati
in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia
delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata
la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Sogei S.p.A. è designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente
provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:

a) i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale)
e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es.
rappresentante legale);
b) i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il
credito;
c) gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza
di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della
comunicazione dell’opzione e delle successive cessioni, per le verifiche successive
sulla spettanza del credito e l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,
paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo
1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è
stato disposto che la trasmissione del modello venga effettuata mediante i canali

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telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura dell’amministratore del
condominio, del soggetto che appone il visto di conformità, oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento e necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi
di legge e al Regolamento.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti
da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
ed è parte integrante del modello di comunicazione.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione è stata
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati, ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento.


7. Disposizioni finali
7.1 Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previsti

dal presente provvedimento rende le opzioni e le cessioni inefficaci nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria.

7.2 Il presente provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, come modificato dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022.

Motivazioni
Con il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 12 dell’articolo

119 e del comma 7 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è approvata la
versione aggiornata del modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) da

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utilizzare per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo
sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle detrazioni
spettanti ai sensi dell’articolo 119 del medesimo decreto (c.d. Superbonus), per le
spese sostenute nel 2025.

Infatti, ai sensi del citato articolo 121 (commi 1 e 7-bis) del decreto-legge n.
34 del 2020, le suddette opzioni possono essere esercitate, per l’anno 2025, solo in
relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi individuati
dall’articolo 119 del medesimo decreto-legge.

Il modello e le nuove specifiche tecniche devono essere utilizzati a decorrere
dall’8 settembre 2025. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7
settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative
specifiche tecniche.

Come per gli anni precedenti, le comunicazioni relative alle spese sostenute nel
2025 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo dell’anno successivo (16 marzo
2026).

Inoltre, il provvedimento riepiloga le modalità di comunicazione delle cessioni
dei crediti successive alla prima opzione e di utilizzo in compensazione dei medesimi
crediti tramite modello F24, anche derivanti dalle opzioni esercitate per le spese
sostenute negli anni fino al 2024, già contenute nei precedenti provvedimenti attuativi
delle richiamate disposizioni, eliminando quelle non più attuali.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

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Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione
n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del
Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.


Disciplina normativa di riferimento
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, recante

Approvazione del testo del Codice civile” (articolo 1129);
Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni,

rubricato “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (articoli 64 e 106);
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante

“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”
(articoli 32, 35 e 17);

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni,
rubricato “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
” (articolo 6, comma 2-
quinques);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, rubricato “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662”
(articolo 3, comma 3);

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Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)
” (articolo 34);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
” (articolo 2-ter);

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni,
rubricato “Codice delle assicurazioni private”;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)
” (articolo 1, comma 53);

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
” (articolo 31,
comma 1);

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale
” (articolo 14, comma 3-ter);

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articoli 5, 6, 28, 32, 35);

16

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico
delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati
”;

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante
Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus
”;

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e successive modificazioni, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
” (articolo 28, comma 2);

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di
cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia
fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione
finanziaria”
(articolo 4-bis, comma 5);

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
(articoli 119 e 121);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021,
recante “Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi
dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo
2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni,
anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi
degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
”;

17

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022,
recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per
gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
”;

Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, recante “Detrazioni fiscali per
interventi edilizi - comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34
”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022,
recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022
”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 agosto 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

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