|
Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2025 (321370/2025)
Prot. n. 321370/2025
Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nel 2025
1.1 Il presente provvedimento approva il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025” (di seguito, “modello”) con le relative istruzioni, da utilizzare per comunicare l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni (di seguito, “decreto”). Il modello è utilizzabile per esercitare le opzioni relative alle detrazioni spettanti per le spese sostenute nell’anno 2025, per gli interventi individuati dall’articolo 119 del decreto, nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti.
1.2 L’opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere
2
più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1.3 Ai fini dell’opzione di cui al punto 1.1, il beneficiario della detrazione deve richiedere:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto, che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui all’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto, che l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
c) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
3
dell’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1.3 e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto.
1.4 Le eventuali ulteriori cessioni dei crediti sono disciplinate dal punto 5 del presente provvedimento.
2. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta 2.1 Il contributo sotto forma di sconto, di cui all’articolo 121, comma 1, lettera
a), del decreto, è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 2.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto.
2.2 Il credito d’imposta di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto, è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 2.3.
2.3 L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata
4
all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
2.4 L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
3. Modalità e termini di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione
da parte del titolare della detrazione 3.1 La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
3.2 La comunicazione relativa agli interventi sulle singole unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.
3.3 La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità; b) dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, indicato nella comunicazione, è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
5
3.4 Per gli interventi di cui al punto 1.3, lettera a), la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.
3.5 A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021.
3.6 La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
3.7 Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici: a) il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati
della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti
6
dati sono comunicati al condòmino incaricato di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate;
b) l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione di cui al punto 3.3; nel caso in cui, in base all’articolo 1129 del codice civile, la comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.
3.8 Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento, devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.
3.9 Eventuali aggiornamenti del modello di comunicazione, delle relative istruzioni di compilazione e delle specifiche tecniche di trasmissione telematica saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data adeguata pubblicità.
4. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta 4.1 I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui all’articolo 121,
comma 1, del decreto esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, fatte salve le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Si applica l’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
7
4.2 Ai fini di cui al punto 4.1: a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare
l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito, “Piattaforma cessione crediti” o “Piattaforma”). Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;
b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
c) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
d) non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
e) sono utilizzati i codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
4.3 Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del decreto, la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
8
5. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta 5.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del
mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, fatte salve le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, di cui all’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei seguenti soggetti (di seguito, “soggetti qualificati”):
a.1) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
a.2) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
a.3) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto, possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la comunicazione dell’opzione per lo sconto
9
in fattura o la prima cessione del credito è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei soggetti qualificati; c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 5.2 Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati
tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei soggetti qualificati.
5.3 La comunicazione delle cessioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.
5.4 I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente,
10
tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
5.5 Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del decreto, le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.
5.6 I crediti acquisiti a seguito di cessioni successive alla prima o allo sconto in fattura possono essere accettati dal cessionario decorsi cinque giorni lavorativi dalla relativa comunicazione avvenuta tramite la Piattaforma cessione crediti.
5.7 I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto e all’articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.
6. Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata negli articoli 119 e 121 del decreto. L’articolo 119, comma 12 e l’articolo 121, comma 7, del decreto stabiliscono che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano
11
definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni ivi previste.
6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:
a) i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale); b) i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito; c) gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale). I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della comunicazione dell’opzione e delle successive cessioni, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello venga effettuata mediante i canali
12
telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura dell’amministratore del condominio, del soggetto che appone il visto di conformità, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante del modello di comunicazione.
6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.
7. Disposizioni finali 7.1 Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previsti
dal presente provvedimento rende le opzioni e le cessioni inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
7.2 Il presente provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022.
Motivazioni Con il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 12 dell’articolo
119 e del comma 7 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è approvata la versione aggiornata del modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) da
13
utilizzare per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 119 del medesimo decreto (c.d. Superbonus), per le spese sostenute nel 2025.
Infatti, ai sensi del citato articolo 121 (commi 1 e 7-bis) del decreto-legge n. 34 del 2020, le suddette opzioni possono essere esercitate, per l’anno 2025, solo in relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi individuati dall’articolo 119 del medesimo decreto-legge.
Il modello e le nuove specifiche tecniche devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.
Come per gli anni precedenti, le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2025 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo dell’anno successivo (16 marzo 2026).
Inoltre, il provvedimento riepiloga le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti successive alla prima opzione e di utilizzo in compensazione dei medesimi crediti tramite modello F24, anche derivanti dalle opzioni esercitate per le spese sostenute negli anni fino al 2024, già contenute nei precedenti provvedimenti attuativi delle richiamate disposizioni, eliminando quelle non più attuali.
Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
14
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni, recante
“Approvazione del testo del Codice civile” (articolo 1129); Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni,
rubricato “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (articoli 64 e 106); Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articoli 32, 35 e 17);
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, rubricato “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (articolo 6, comma 2- quinques);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, rubricato “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, comma 3);
15
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” (articolo 34);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (articolo 2-ter);
Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, rubricato “Codice delle assicurazioni private”;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (articolo 1, comma 53);
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (articolo 31, comma 1);
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (articolo 14, comma 3-ter);
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articoli 5, 6, 28, 32, 35);
16
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”;
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (articolo 28, comma 2);
Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria” (articolo 4-bis, comma 5);
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (articoli 119 e 121);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021, recante “Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
17
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”;
Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, recante “Detrazioni fiscali per interventi edilizi - comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 agosto 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
|
Oggi |
|
Con la Risposta ad interpello n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti... |
|
|
Oggi |
|
L’Agenzia Entrate ha avviato l’invio di comunicazioni mirate ai titolari di partita IVA per... |
|
|
Ieri |
|
L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire l’ambito di applicazione del nuovo regime agevolativo... |
|
|
altre notizie » |
|
|
|