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Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 06.03.2023RISOLUZIONE N. 14/E
Roma, 6 marzo 2023
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva. Al riguardo, con la risoluzione n. 44/E dell’11 giugno 2018, è stato istituito il codice tributo “NRPP” per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi del citato articolo 24-bis del TUIR. La circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti il regime agevolativo in argomento, nel paragrafo 6.1 ha previsto che “La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso”. Divisione Servizi Direzione Centrale Servizi
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Tanto premesso, nell’ipotesi di revoca dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva già versata, si istituisce il seguente codice tributo: “NRRE” denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR - Imposta sostitutiva dell’IRPEF - NUOVI RESIDENTI”.
In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta in relazione al quale si effettua la revoca, nel formato “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente |
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