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Risoluzione Agenzia Entrate n. 12/E del 01.03.2023RISOLUZIONE N. 12/E
Roma, 1° marzo 2023
OGGETTO: Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento
Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna). Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo versamento “8940” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative 1841 addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione “8941” Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a 4200 tassazione separata Divisione Servizi Direzione Centrale Servizi
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Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo versamento “8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili 4041 situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel “8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività 4043 “1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività “8944” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime 1790 “1944” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime “8945” Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre In relazione alla ravvedimento “1945” Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
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*********** Con la presente risoluzione sono, altresì, soppressi i seguenti codici tributo: “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”; “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”; “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.
*********** L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 2 maggio 2023.
IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente |
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