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Risoluzione Agenzia Entrate n. 6/E del 14.02.2023RISOLUZIONE N. 6/E
Roma, 14 febbraio 2023
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle
L’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221). Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento, secondo le indicazioni di seguito riportate.
1. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) L’articolo 1, comma 166, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”. Divisione Servizi Direzione Centrale Servizi
2 Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo: “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.
2. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che “Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un 3 diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.”. Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento, rinviando ad una successiva risoluzione l’individuazione dei codici tributo per l’effettuazione dei versamenti dovuti per effetto dell’anzidetta regolarizzazione, con la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.
Codice Denominazione Codice ente/ Rateazione Prov./mese Anno di Debito/ TF45 ERARIO IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni NON PRESENTE (NNRR) TF46 ERARIO IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni NON PRESENTE (NNRR) TF47 ERARIO IVA - Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni NON PRESENTE (NNRR) TF48 ERARIO Addizionali e maggiorazioni IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni NON PRESENTE (NNRR) TF49 ERARIO Imposte sostitutive e altre imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni NON PRESENTE (NNRR) 4 Codice Denominazione Codice ente/ Rateazione Prov./mese Anno di Debito/ TF50 REGIONI IRAP - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) RATA (NNRR) TF51 REGIONI Addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) RATA (NNRR) TF52 IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni CODICE COMUNE (tabella T4 - codici Comuni) RATA (NNRR) TF53 ERARIO Ritenute imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni NON PRESENTE (NNRR) TF54 REGIONI Trattenute addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) RATA (NNRR) TF55 IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Trattenute addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni CODICE COMUNE (tabella T4 - codici Comuni) RATA (NNRR) TF56 ERARIO Altre violazioni tributarie - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni NON PRESENTE (NNRR)
5 I codici tributo sopra elencati sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella tabella precedente, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”. In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”. Si specifica che i tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione. Per agevolare i contribuenti, nella seguente tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione indicati per pronto riferimento, sono riportati, inoltre, i codici da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione. Sanzioni da ravvedimento speciale ravvedimento speciale Ravvedimento speciale - (codici già esistenti) Codice Sezione Descrizione Codice TF45 ERARIO IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni TF46 ERARIO IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni TF47 ERARIO IVA - Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni TF48 ERARIO Addizionali e maggiorazioni IRES - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni 1990 1668 TF49 ERARIO Imposte sostitutive e altre imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni 1992 1668 6 Sanzioni da ravvedimento speciale ravvedimento speciale Ravvedimento speciale - (codici già esistenti) Codice Sezione Descrizione Codice TF50 REGIONI IRAP - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni TF51 REGIONI Addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni 1994 3805 TF52 IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni 1998 3857 TF53 ERARIO Ritenute imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle ritenute 1668 TF54 REGIONI Trattenute addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute 3805 TF55 IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Trattenute addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute 3857 TF56 ERARIO Altre violazioni tributarie - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni 1992 1668
3. Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate. Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il 7 pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1° febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento: Codice Codice atto Denominazione codice Rateazione/Regione/ Anno di COMPILARE COMPILARE IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022 NON COMPILARE AAAA COMPILARE COMPILARE Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022 NON COMPILARE AAAA COMPILARE COMPILARE Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022 NON COMPILARE AAAA COMPILARE COMPILARE IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022 CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) AAAA 8 Codice Codice atto Denominazione codice Rateazione/Regione/ Anno di COMPILARE COMPILARE Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022 CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) AAAA COMPILARE COMPILARE Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022 CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) AAAA COMPILARE COMPILARE Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022 CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) AAAA
Si precisa che il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate” e nella "Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia). 9 Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).
4. Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito 10 versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento: Codice Codice atto Denominazione codice tributo Prov./mese rif. riferimento COMPILARE
COMPILARE
TF40
IVA e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022 NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
COMPILARE
TF41
Altri tributi erariali e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate – Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022 NON COMPILARE
COMPILARE
COMPILARE
TF42
IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate - Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022 CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)
AAAA
COMPILARE
COMPILARE
TF43
Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate - Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022 CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) AAAA
I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio. Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 –codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
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