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Giovedì 15/01/2026
a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Dopo un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l’approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una misura transitoria per diventare “a regime“.
Dal 2019 il rapporto tra prestazioni sanitarie e fattura elettronica è stato regolato da una sorta di “limbo” normativo che ad ogni fine anno vedeva estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.
Ma il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha finalmente modificato strutturalmente l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018. In particolare, attuando i principi della Legge Delega (Legge n. 111/2023), ha stabilito che è vietata l’emissione della fattura elettronica tramite SdI per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e per coloro che, pur non essendovi tenuti, documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Dal 2026 il regime cartaceo (o PDF tradizionale) per le fatture sanitarie B2C è quindi la regola definitiva.
I destinatari del divieto sono gli operatori che interagiscono con la salute del cittadino. In particolare, il divieto riguarda:
| Prestazione | Destinatario | Modalità di Fatturazione |
| Prestazione Medica | Persona Fisica (paziente) | Cartacea / PDF |
| Consulenza Medico-Legale | Società o Assicurazione | Elettronica (SdI) |
| Affitto Studi Medici | Altro Professionista | Elettronica (SdI) |
| Cessione di beni sanitari | Consumatore Finale | Cartacea / PDF |