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Provvedimento Agenzia Entrate del 10.12.2025 (560356/2025)

Prot. n. 2025/560356
Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di
franchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18
febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del
28 novembre 2006 e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del
7 ottobre 2010;
b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di
attuazione della direttiva (UE) 2020/285;
c) d.P.R. IVA: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti
nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a
determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno
diritto alla detrazione dell'imposta;
e) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria
attività economica in Italia. Ai fini della presente definizione non
rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
f) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il
soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
g) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da
quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere
ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
h) Volume d’affari annuo nel territorio dello Stato: il valore totale delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate
nel territorio dello Stato di stabilimento;
i) Volume d’affari annuo nel territorio dello Stato di esenzione: valore
totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto
dell’IVA, effettuate nel territorio dello Stato di esenzione;
j) Volume d’affari annuo nel territorio dell’Unione europea: valore totale
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA,
effettuate nel territorio dell’Unione europea;
k) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale
composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal
suffisso EX attribuito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia
nello Stato di esenzione;
l) Comunicazione preventiva: comunicazione preventiva, resa all’Agenzia
delle entrate da parte dei soggetti stabiliti, dell’intenzione di avvalersi
del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
m) Provvedimento della comunicazione preventiva: Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 460166 del 30 dicembre 2024,
come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 551770 del 4 dicembre 2025;
2
n) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogati
in modalità autenticata;
o) Provvedimento della Comunicazione trimestrale: Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 155649 del 28 marzo 2025.
1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le
disposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni generali”,
contenuto nel Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del d.P.R. IVA,
come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo.
2. Controlli sulla comunicazione preventiva per l’accesso al regime di
franchigia transfrontaliero trasmessa da soggetti stabiliti nello Stato.
2.1. Trascorso il termine di cui al punto 4.1 del Provvedimento della
comunicazione preventiva, i dati e le informazioni contenuti nella comunicazione
trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato sono sottoposti a controlli
di conformità da parte dell’Agenzia delle entrate con gli altri dati che ha a
disposizione.
2.2. I controlli di cui al punto precedente possono riguardare la congruenza
del volume d’affari indicato nella comunicazione preventiva rispetto a:
a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al
punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
433608 del 24 novembre 2022) emesse per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e verso le Pubbliche amministrazioni
ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
b) i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
comunicate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
3
c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) i dati indicati nelle dichiarazioni annuali IVA;
e) le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui
all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Nel caso in cui gli importi indicati nella comunicazione preventiva fossero
diversi da quelli riscontrati, il contribuente visualizzerà un messaggio di scarto con
la motivazione “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”.
Il contribuente, al fine di poter accedere al regime in argomento, potrà
presentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo alla
produzione del messaggio.
2.3. I controlli del punto 2.2 sono effettuati anche per rilevare che:
a) nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo
dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro (soglia
stabilita dall’articolo 70-octiesdecies, comma 1, lettera a), del d.P.R.
IVA). Nel caso in cui questa soglia risulti superata, il contribuente
visualizzerà il relativo messaggio di scarto e potrà presentare
nuovamente la richiesta di accesso al regime in argomento a partire
dall’anno successivo;
b) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il
volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a
100.000 euro (soglia stabilita dall’articolo 70-octiesdecies, comma 1,
lettera b), art. del d.P.R. IVA). I soggetti per i quali tale soglia risulti
superata visualizzeranno il relativo messaggio di scarto e potranno
presentare nuovamente la richiesta di accesso al regime in argomento a
partire dal secondo anno successivo;
c) il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione
non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del
regime di franchigia come stabilito dall’articolo 70-octiesdecies, comma
4
1, lettera c), del d.P.R. IVA. Nel caso in cui sia riscontrato il
superamento di tale soglia, sulla base dei dati presenti nel portale
dedicato della Commissione Europea, il contribuente visualizzerà il
relativo messaggio e potrà presentare una nuova comunicazione
preventiva nei termini previsti da tale Stato di esenzione.
L’Agenzia effettua i controlli sul rispetto dei termini per la presentazione
di una nuova comunicazione a seguito del superamento di una delle soglie citate
ai punti precedenti.
3. Assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX in caso di mancata
risposta da parte di uno o più Stati di esenzione
3.1. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 70-noviesdecies del
d.P.R. IVA, assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero
di partita IVA, a seguito del ricevimento di risposta positiva dagli Stati di
esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia.
3.2. Nei casi in cui, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della
comunicazione di cui all’articolo 70-octiesdecies del d.P.R. IVA, uno o più Stati
di esenzione non abbiano trasmesso alcuna risposta, l’Agenzia delle entrate
assegna comunque il suffisso EX, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto
un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione
o evasione d’imposta.
4. Controlli sulla comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero
di franchigia
4.1. L’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sui termini di
presentazione della comunicazione trimestrale e sulla congruenza dei dati
dichiarati, del volume d’affari indicato, nonché del rispetto delle soglie previste
dalla normativa nazionale e unionale.
4.2. Fermo restando quanto previsto al punto 3.4. del Provvedimento della
Comunicazione trimestrale, i controlli relativi al rispetto dei termini di
5
presentazione comportano l’invio di messaggi agli altri Stati membri nel caso in
cui le comunicazioni non siano state presentate.
5. Cessazionedelregimedifranchigiaa seguito dipresunta cessazioneattività
ai sensi dell’articolo 70-duovicies, comma 3, del d.P.R. IVA
5.1. LAgenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX
quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile
desumere la cessazione dell'attività nonché nei casi previsti per la cessazione
d’ufficio della partita IVA.
5.2. La cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazioni
contrarie, laddove siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state
trasmesse comunicazioni trimestrali con importi a zero in uno o più Stati di
esenzione e contemporaneamente non risultino trasmessi i dati delle operazioni
verso soggetti stabiliti in uno o più Stati di esenzione ai sensi dell’articolo 1,
comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015. In tali casi si procede alla disattivazione
del suffisso EX notiziando il contribuente nella sua area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli
adempimenti previsti per l’accesso e la rendicontazione del regime di franchigia
transfrontaliero. L’Agenzia delle entrate, a seguito della disattivazione del predetto
suffisso EX, provvederà a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di esenzione
interessati.
5.3. Qualora il soggetto desideri nuovamente fruire del regime di franchigia
dovrà presentare una comunicazione preventiva rispettando le quarantene
eventualmente previste negli Stati di esenzione per i casi in trattazione.
5.4. Nei casi previsti dallarticolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. IVA,
per la cessazione d’ufficio della partita IVA, viene cessato anche il suffisso EX.
6
6. Obbligo di identificazione in Italia del soggetto non stabilito ai sensi
dell’articolo 70-sexiesdecies, comma 2, del d.P.R. IVA
6.1. L’Agenzia delle entrate, ricevuti due messaggi consecutivi relativi alla
mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali dagli Stati di stabilimento
dei soggetti non stabiliti ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato,
comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi
in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.
7. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
7.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle
entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente,
dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni), nonché per l’esecuzione di
compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1,
lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679).
7.3. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al
quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento (UE) 2016/679.
7.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nel presente
provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie
fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione
delle attività di controllo.
7
7.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo
svolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati.
7.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che
i risultati dell’attività di controllo descritta nel presente provvedimento siano resi
noti al contribuente nellarea riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli adempimenti previsti per l’accesso
e la rendicontazione del regime di franchigia transfrontaliero.
7.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire
la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità
di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
7.8. Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli
interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono
disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet
istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Motivazioni
Il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, ha dato attuazione alla
Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la
Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il Regime Speciale per le piccole
imprese. Anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle Note esplicative dei
servizi della Commissione europea (“Modifiche del sistema dell’IVA nell’UE per
quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese”) emanate in data 24
ottobre 2024 e nella “Guida al regime per le PMI” della Commissione europea del
25
ottobre
2024,
reperibili
al
seguente
link
https://sme-vat-
rules.ec.europa.eu/legislation/guides_en, con il presente provvedimento si
definiscono i controlli che l’Agenzia delle entrate compie sugli adempimenti sia
8
dei soggetti stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno o più
Stati di esenzione sia dei soggetti non stabiliti che intendono avvalersi del regime
di franchigia nel territorio dello Stato.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66, articolo 67, comma 1; articolo 68,
comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione Amministrazione
trasparente, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante Codice in materia di protezione dei dati personali”;
9
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214);
Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, e
successive modificazioni, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta
contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla
direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020;
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, e successive
modificazioni, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE;
Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante
Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea(articoli 31 e 32);
Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e successive modificazioni, recante
Attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”;
Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, e
successive modificazioni, recante Recepimento della direttiva del Consiglio
2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di collegamento
e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel
settore fiscale;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)”;
10
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,
recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni
di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, e successive modificazioni, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 ottobre 2018, e successive modificazioni, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e
degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, e successive
modificazioni, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione
amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese;
Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, e successive
modificazioni, recante Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Legge 22 aprile 2021, n. 53, e successive modificazioni, recante “Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020(articolo 1 e
allegato A, n. 39);
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5
settembre 2022, e successive modificazioni, recante Modifica del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici
11
tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l’elenco
dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di
detta direttiva;
Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, e successive
modificazioni, recante Modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per
quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24
novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, e successive modificazioni, avente
ad oggetto Attuazione della direttiva (UE)2021/514 del Consiglio del 22 marzo
2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale”;
Legge 21 febbraio 2024, n. 15, e successive modificazioni, recante “Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea-Legge di delegazione europea 2022-2023(articolo 1 e
allegato A, n. 3);
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, e successive modificazioni,
recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio
2020 che modifica la direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime
speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del
5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per
quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;
12
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 460166 del 30
dicembre 2024, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 551770 del 4 dicembre 2025, recante “Modifiche al Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024,
avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13
novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18
febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità
di trasmissione della comunicazione preventiva”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 155649 del 28
marzo 2025, e successive modificazioni, recante “Approvazione del modello di
Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui
all’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 10 dicembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
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