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Provvedimento Agenzia Entrate del 04.12.2025 (551770/2025)

Prot. n. 551770
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del
decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva
(UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della
comunicazione preventiva
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024
Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166
del 30 dicembre 2024, al punto 7.4, secondo periodo, le parole “Dalla data di
trasmissione agli Stati di esenzione” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla data
di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle
entrate”.
2. Testo coordinato
Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti le
informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in
uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché
le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le
predette informazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024,
coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche
introdotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18
febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n.
904/2010;
b) Decreto legislativo: decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di
attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime
speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del
5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per
quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;
c) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti
nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate
soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta;
d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria
attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della
presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il
soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da
quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al
regime di franchigia ivi previsto;
2
g) Volume d’affari nel territorio dello Stato: il valore totale delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio
dello Stato di stabilimento;
h) Volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione: valore totale
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate
nel territorio dello Stato di esenzione;
i) Volume d’affari nel territorio dell’Unione europea: valore totale delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel
territorio dell’Unione europea;
j) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale
composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso EX
fornito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione;
k)
Comunicazione
preventiva:
comunicazione
preventiva,
resa
all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui al punto d), dell’intenzione
di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
l) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogati
in modalità autenticata.
1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le
disposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni
generali”, Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art.
3, comma 1, lettera c, del citato decreto legislativo.
2. Comunicazione preventiva
2.1. Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i
soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una
comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata
all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di
partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.
3
2.2. La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel
territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. La
comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale;
b) denominazione o cognome e nome;
c) natura giuridica;
d) domicilio fiscale;
e) attività prevalente;
f) attività secondarie;
g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva
SME-SS in altro Stato di stabilimento;
i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il
soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè
numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
rilasciati da uno Stato di esenzione;
k) volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio
dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel
periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel
caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di
franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati
distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
2.3. Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa,
per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.
4
3. Trasmissione della comunicazione preventiva
3.1. La trasmissione della comunicazione preventiva di cui al punto 2 è
consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del
presente provvedimento.
3.2. La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque
preclusa ai soggetti stabiliti:
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile
precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo
dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della
comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella
comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo
dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della
comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente,
sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo
Stato.
4. Correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa
4.1. In caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della
comunicazione preventiva di cui al punto 2 ne è consentita la correzione nel
termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della
comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.
5. Aggiornamento della comunicazione preventiva
5.1. I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più
Stati di esenzione effettuano l’aggiornamento della comunicazione preventiva
nei seguenti casi:
5
a) quando sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto
2.2;
b) quando il soggetto passivo intenda:
- comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati
membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni
preventive;
- comunicare la decisione di cessare l’applicazione del regime di
franchigia in uno o più Stati di esenzione.
6. Esclusione
6.1. Al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto
stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo
numero di identificazione EX è automaticamente cessato.
7. Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva
7.1. La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la
procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate.
7.2. In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia
delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle
informazioni ivi contenute.
7.3. Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva,
l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.
7.4. Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle
entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della
comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla
data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia
delle entrate decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6
7.5. All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione
ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di
esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di
identificazione EX.
7.6. La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni
preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle
ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di
riscontro da parte degli Stati di esenzione.
7.7. La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del
soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
7.8. Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente
provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
8. Scambio di informazioni
8.1. Le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 sono oggetto di scambio
di informazioni secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 2 della Direttiva
(UE) 2020/285 del Consiglio del 18/02/2020.
9. Trattamento dei dati
9.1. La ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni
previste al punto 2, punto 4 e punto 5 del presente provvedimento, ai fini della
loro successiva trasmissione, comporta un trattamento di dati personali.
9.2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,
Regolamento), per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e l’esercizio
dei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in
quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva SME-
SS e dalla normativa nazionale di recepimento.
7
9.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento Titolare del
trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate. Il Titolare si avvale,
inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
9.4. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia
delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento e al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali.
9.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei
diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
9.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e
organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire
la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la
conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
9.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto
che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente
mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
9.8. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento
per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività
istituzionali e al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
9.9. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccolte
dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto
dalle direttive europee e dagli accordi internazionali viene eseguita la
valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,
comma 4, del Regolamento.
8
Motivazioni
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13
novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del
18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti che
intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti
a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per
effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.
In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo di
attribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice
identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati
membri dell’Unione europea (suffisso EX).
Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa di
cui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica per
l’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giorni
lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla
ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione
finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in
materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e
mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio
impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente
ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
460166 del 30 dicembre 2024.
9
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da
ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo
2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto” (Titolo V-ter);
Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Direttiva (UE) 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, “che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e
il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione
amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese”;
Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante “Attuazione della
direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la
10
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante
modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le
aliquote dell'imposta sul valore aggiunto”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del
30 dicembre 2024, recante “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180
del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio
del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto
riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere
e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
Roma, 4 dicembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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