Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2025 (503079/2025)Prot. n. 503079
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
153474 del 27 marzo 2025 recante “Approvazione dei modelli di
comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27
dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre
2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,
n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione
telematica”
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 153474 del 27 marzo 2025
1.1. Al fine di dare attuazione alla legge 18 novembre 2025, n. 171, con la
quale è stata riconosciuta l’agevolazione di cui all’articolo 3, commi 14-octies, 14-
novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, per gli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e
Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
marzo 2025, sono apportate le seguenti modifiche:
Agenzia delle entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - tel. 0650543282 –
e-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it
- al titolo, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono inserite le
seguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a
finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18
novembre 2025, n. 171,”;
- al paragrafo 1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono
inserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli
aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 18 novembre 2025, n. 171,”;
- al paragrafo 1.1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono
inserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni di Marche e Umbria ammissibili
agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge
18 novembre 2025, n. 171,”;
- al paragrafo 1.4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In relazione
agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone
delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente
la Comunicazione integrativa. Agli investimenti del periodo precedente non si
applicano le disposizioni del paragrafo 1.3.”;
- nei riferimenti normativi, alla lettera b) “Disciplina normativa di
riferimento”, dopo le parole “Articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies,
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15;”, sono inserite le seguenti: “Articolo 3 della legge
18 novembre 2025, n. 171.”.
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2. Modifiche al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3,
comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e alle
relative istruzioni
2.1. Al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma
14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge
18 novembre 2025, n. 171;
b) nell’Informativa sul trattamento dei dati personali, nel riquadro “Base
giuridica”, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’art. 3 della legge n. 171
del 18 novembre 2025 estende l’agevolazione anche agli investimenti effettuati
nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a norma dell’art.
107, par. 3, lettera c), del TFUE.”;
c) a pagina 3, alla lettera g) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,
dopo le parole “istituite dai relativi DPCM” sono inserite le seguenti: “e nelle zone
delle regioni Marche e Umbria,”;
d) a pagina 3, alla lettera h) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,
dopo le parole “DPCM n. 40/2024;” è inserito il seguente periodo: “Per le zone
delle regioni Marche e Umbria, gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire
del credito d'imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti prima del 1° gennaio 2025, ai sensi della l. n. 171 del
2025.”
2.2. Alle istruzioni al modello di comunicazione integrativa sono apportate
le seguenti modifiche:
a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge
18 novembre 2025, n. 171;
b) a pagina 1, nel riquadro “A cosa serve il modello e chi lo utilizza”, dopo
le parole “degli investimenti indicati nella Comunicazione.” sono inseriti i seguenti
periodi: “Il presente modello è utilizzato anche dalle imprese per comunicare gli
investimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle
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zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a
norma dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ai sensi dell’art. 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171. Le imprese che
hanno realizzato investimenti nelle zone delle regioni Marche e Umbria sono
esonerate dall’invio della Comunicazione, e pertanto non devono tener conto dei
riferimenti alla stessa, presenti in queste istruzioni.”;
c) a pagina 3, nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, dopo
la frase “- la ZLS Friuli-Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio
2025.” è inserito il seguente periodo: “Con riferimento alle zone delle regioni
Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono
agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15
novembre 2025.”;
d) a pagina 6, dopo le parole “Unione europea.” è inserito il seguente
periodo: “Con riferimento alle zone delle regioni Marche e Umbria, sono
agevolabili esclusivamente i Comuni, o loro porzioni, rientranti nelle zone
ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma del predetto art. 107, paragrafo
3, lettera c).”;
e) a pagina 8, nel “QUADRO E Estremi fatture e certificazione”, dopo il
periodo “Le altre fatture non possono avere data anteriore all’istituzione della
ZLS.” è inserito il seguente: “Per gli investimenti effettuati nelle zone delle regioni
Marche e Umbria ammesse agli aiuti, le fatture non possono avere data anteriore
al 1° gennaio 2025.”;
f) è aggiunto l’allegato con l’elenco dei Comuni, o loro porzioni, delle
regioni Marche e Umbria ammesse all’aiuto.
2.3. Il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, nella
versione aggiornata, sono parte integrante del presente provvedimento e
sostituiscono i precedenti. La versione aggiornata del modello di comunicazione
integrativa e delle relative istruzioni è resa disponibile gratuitamente sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
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3. Testo coordinato
Al solo fine di facilitarne la lettura, si riporta di seguito il testo del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
marzo 2025, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento.
Le modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate in
carattere grassetto.
Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma
14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo
sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025
al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli
aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione delle
modalità di trasmissione telematica
1. Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma
14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo
sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025
al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli
aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione delle
modalità di trasmissione telematica.
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1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-
novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), i modelli di
comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per
gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone
Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.
95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità
regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18
novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni.
1.2. Con la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, primo
periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione), gli operatori economici
che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle
spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di
sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS,
istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a
norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale 2022-2027.
1.3. Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati
anche:
a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi
successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono
solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque,
non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del
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2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato
effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
1.4. La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo
periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere
inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare
l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.
In relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre
2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità
regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a
presentare esclusivamente la Comunicazione integrativa. Agli investimenti
del periodo precedente non si applicano le disposizioni del paragrafo 1.3.
1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa
2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3 Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-
legge la Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025
esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure
avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata
utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro
cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con
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l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione
del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma
scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari
successivi a tale termine.
3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è
possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa
sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente
comunicato.
3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione
è scartata in fase di accoglienza.
3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio
della Comunicazione;
b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non
corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle
entrate;
c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna
struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli
comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione
ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella
nuova classificazione ATECO 2025.
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4 Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa
4.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del
decreto-legge la Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2
dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della
Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software
denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla
data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti
ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari
successivi a tale termine.
4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è
possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce
integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione
integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale
scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative
precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi
del citato secondo periodo del comma 14-novies.
4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di
presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di
cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative
rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte
al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni
dal rilascio dell’apposita ricevuta.
4.5 Si applica il paragrafo 3.2.
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4.6 La Comunicazione integrativa è scartata:
a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;
b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano
incongruenti rispetto a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente
presentata.
5 Utilizzo del credito d’imposta
5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del
limite di spesa per l’anno 2025 di cui all’articolo 3, comma 14-octies, secondo
periodo, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura
spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, è utilizzabile
a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
di cui al medesimo comma 14-decies e, comunque, non prima del rilascio di una
seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione
integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento
all’utilizzo del credito d’imposta.
5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito
corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture
elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile
a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale
l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito
d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal
Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, la certificazione mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dall’8
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maggio 2024 (o dalla data istitutiva della ZLS) al 31 dicembre 2024, relativi a
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella
Certificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei
predetti investimenti e le relative fatture, oltre a essere indicate nel Quadro E,
devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di posta indicato
nel periodo precedente.
5.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente
alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta
riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del
decreto-legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle
verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante
ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge non superiore a
150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli
investimenti nella ZLS 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a
superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del
quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento
all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti
superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il
relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le
istruzioni per la compilazione del modello F24.
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6 Controlli antimafia
6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C - Elenco
soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia
risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio
dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni
integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato
riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali
l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da
sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari
conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate
trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante
messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice
Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito
presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2,
il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia,
una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio della
Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora
utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza
che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione integrativa
corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito
riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente
utilizzato.
6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la
competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli
documentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.
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7 Trattamento dei dati
7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli
articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-
legge, il quale prevede, al primo periodo, che i soggetti beneficiari del credito
d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestante
l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che
prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede,
al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti
interessati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal
1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma, al terzo periodo,
prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano
approvati i modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le
relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.
7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al
quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché
le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella
Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale
soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es.
rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che
presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito
di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 23 giugno 2025.
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- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla
presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d’imposta;
-gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal
beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della
Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e
per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,
par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva
i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,
lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e
della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi
di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
7.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire
la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità
di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
7.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei
diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione
integrativa.
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7.7 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla
Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla
protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, legge), ha
esteso l’agevolazione prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-
decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), agli investimenti
effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni
Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione della
predetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenzia
delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la
comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del
decreto-legge (di seguito, Comunicazione integrativa), per attestare l’ammontare
delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione
integrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle Zone
Logistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità di
trasmissione telematica.
Con il presente provvedimento sono disposte le modifiche al
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per
consentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria
di presentare la Comunicazione integrativa.
15
Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione
finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in
materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo
gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è
predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
marzo 2025 e delle successive modifiche.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
(articolo 1, commi da 61 a 65-bis);
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Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di
politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16, comma 2);
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini normativi” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-decies);
Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio
dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 3);
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre
2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c));
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del
27 marzo 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui
all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per
l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti
realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche
Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,con le relative
istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 19 novembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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MARCHESANI E FALCONE |
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Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599Email: amministrazione@marchesanifalcone.itP.IVA: 05309670965 |
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