Provvedimento Agenzia Entrate del 17.11.2025 (491453/2025)Prot. n. 491453
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i
soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio
attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale,
per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute
fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito
del presente provvedimento
Dispone
1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273
del 21 dicembre 2009
1.1. Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
189273 del 21 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate
3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il
modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante
raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di variazioni
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relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via
telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari
abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le
specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il
modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle
entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione,
concentrazione e trasformazione.
3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione
telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di
rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e
sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al
rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle
seguenti modalità:
-
direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui
circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica
-
certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di
un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio
dell’Agenzia individuato al punto precedente.
Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni
anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di
rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione”;
b) dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
“4. Aggiornamenti del modello e delle istruzioni
4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni potranno
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essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate
e ne sarà data relativa comunicazione”.
1.2. Con il presente provvedimento sono approvate le istruzioni per la
presentazione del modello AA5/6 “Domanda attribuzione codice fiscale,
comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione,
estinzione” che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle approvate
con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del
21 dicembre 2009.
2. Testo coordinato
2.1. Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti la
presentazione del modello AA5/6 da parte dei soggetti diversi dalle persone
fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, per effettuare la
domanda di attribuzione del codice fiscale e per la comunicazione delle relative
variazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009, coordinato con
le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche introdotte con il
presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.
1. Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone
fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare
per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di
variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni,
trasformazioni ed estinzioni
1.1. È approvato il modello AA5/6, domanda di attribuzione del codice
fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione,
trasformazione ed estinzione, con le relative istruzioni, che i soggetti non obbligati
alla dichiarazione di inizio attività IVA sono tenuti ad utilizzare per chiedere
l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del decreto ministeriale 28
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dicembre 1987, n. 539, e per assolvere gli adempimenti previsti dall’articolo 7,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
1.2. Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere
utilizzato a partire dal 1° febbraio 2010.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1.
Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato
prelevandolo dai siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in
fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A).
2.2.Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a
condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A) e rechi
l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente
provvedimento.
2.3.È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle
caratteristiche tecniche di cui all’allegato A). A tale fine il modello è reso
disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato
ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la
riproduzione.
3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate
3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il
modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante
raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di
variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere
presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o
attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
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decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del
presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in
via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di
avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione
telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di
rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e
sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi
al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in
una delle seguenti modalità:
-
direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui
circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona
fisica;
-
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica
certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia
fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare
all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.
Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le
informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché
una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene
attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la
dichiarazione.
4. Aggiornamento del modello e delle istruzioni
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4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni
potranno essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia
delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273 del 21
dicembre 2009, è stato approvato il modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle
persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono
utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione
di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni,
trasformazioni ed estinzioni, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati.
Al fine di garantire un maggiore controllo e presidio del processo di
attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati
da parte dei citati soggetti, sono state disciplinate specifiche modalità di
presentazione del modello AA5/6.
In particolare, il presente provvedimento prevede che, in caso di variazione
del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica tenuto alla
presentazione del modello AA5/6, quest’ultimo debba essere presentato
esclusivamente presso l’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il
domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito
servizio web disponibile nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni
anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nella quale
il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante in relazione
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all’ente per il quale rende la dichiarazione.
Il presente provvedimento, pertanto, approva le nuove istruzioni allegate al
modello AA5/6 che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle adottate
con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del
21 dicembre 2009.
Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione
finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in
materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo
gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è
predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21
dicembre 2009.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,
comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
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Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
successive modificazioni, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e
al codice fiscale dei contribuenti”;
Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, e successive
modificazioni, recante “Modalità per l’attribuzione e comunicazione del numero
di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall’anagrafe
tributaria dei soggetti estinti”;
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1987, n. 539 e successive
modificazioni, recante “Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero
di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei
nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7. AA5/5) e del
certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2)”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività‡ produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (articolo 46 e
articolo 47);
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di
utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la
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presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che
disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi
connessi ad adempimenti fiscali”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del
21 dicembre 2009, recante “Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi
dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA,
devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la
comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni,
concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 17 novembre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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MARCHESANI E FALCONE |
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Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599Email: amministrazione@marchesanifalcone.itP.IVA: 05309670965 |
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