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Provvedimento Agenzia Entrate del 31.10.2025 (424470/2025)

Prot. n. 424470
Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30
dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalità operative per il collegamento
tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i
pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e
memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la
memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti
elettronici
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intende:
1.1. per “area riservata”, l’area del portale web Fatture e Corrispettivi
dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con
credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali
rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
1.2. per strumenti di certificazione dei corrispettivi”, gli strumenti
mediante i quali sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, individuati
dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28
ottobre 2016 e successive modificazioni e n. 111204 del 7 marzo 2025;
1.3. per strumenti di pagamento elettronico”, gli strumenti hardware o
software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;
1.4. per soggetti obbligati”, i soggetti che utilizzano gli strumenti di
certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
1.5. per “documento commerciale”, il documento disciplinato dal decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2016;
1.6. per “prestatori di servizi di pagamento”, i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 autorizzati a
svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di
convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici;
1.7. per “Contratto di convenzionamento”, il contratto tra un prestatore di
servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l’accettazione e il trattamento
delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento
tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato
quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi.
2. Modalità di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e
gli strumenti di certificazione dei corrispettivi
2.1. Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli
strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando
le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata.
2.2. I soggetti obbligati effettuano il collegamento di cui al punto 2.1.
registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento
elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni
strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato,
nell’area riservata. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali
attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati
registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli
strumenti di pagamento elettronico di cui al periodo precedente.
2.3. Il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato, con le modalità di cui
al punto 2.2., direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con
delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture
2
e Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
2.4. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la
procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il
collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le
apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.
2.5. I soggetti obbligati aggiornano i dati di cui ai punti 2.2. e 2.4. a seguito
di variazioni dei collegamenti di cui al punto 2.1.
3. Termini
3.1. Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione
dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto
di convenzionamento, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato entro
quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area
riservata del servizio web di cui al punto 2.1. La data di messa a disposizione del
citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
3.2. Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di
convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il
collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo
mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento
elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ai fini del
presente provvedimento, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non
saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al
punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
3
3.3. I termini di cui al punto 3.2. si applicano anche nei casi in cui venga
modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già
precedentemente associato.
4. Modalità di memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata dei dati
dei pagamenti elettronici giornalieri
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata
al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo
strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento
commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei
pagamenti elettronici memorizzati, di cui al periodo precedente, sono trasmessi
giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei
provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al
punto 1.2.
5. Trattamento dei dati
5.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del
trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del
Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2, comma
3, del d.lgs. n. 127 del 2015, come modificato dall’articolo 1, comma 74, della l.
n. 207 del 2024. La suddetta norma prevede che la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché
la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi
con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o
software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato
4
allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale,
e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti
elettronici giornalieri.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati.
5.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria
e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a quanto previsto
dal Regolamento.
5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è
riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente
formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.
5.5. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a,
al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento.
5.6. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione
(articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento
delle finalità di cui al punto 5.1.
5.7. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto
(DPIA) prevista dall’articolo 35 del Regolamento.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024, ha modificato l’articolo 2,
comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la piena integrazione e interazione
del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento
elettronico. Il comma 77 del citato articolo 1 stabilisce che l’obbligo decorre a
partire dal 1° gennaio 2026.
Il comma 4 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che le regole
tecniche, le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione telematica e
5
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 sono definite, sentite
le associazioni di categoria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
Considerate le modifiche apportate al comma 3 dalla l. n. 207 del 2024, con
il presente provvedimento sono stabilite le modalità di collegamento tra lo
strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti
elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei
corrispettivi.
In particolare, il presente provvedimento stabilisce che il collegamento è
effettuato esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata
del portale “Fatture e Corrispettivi”, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire un avvio graduale dell’adempimento, per gli strumenti
di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un
Contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi
di pagamento, viene previsto un termine di quarantacinque giorni, dalla data di
messa a disposizione del sopra citato servizio web, per effettuare la registrazione
a sistema del collegamento tra i due strumenti.
A regime, invece, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico
già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di
pagamento elettronico, il collegamento è registrato a sistema a partire dal sesto
giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello
strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed
entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. A titolo esemplificativo,
qualora venga attivato un nuovo POS il 1° febbraio, in collegamento con un
Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà
essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata, a partire
dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.
6
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che la memorizzazione dei dati dei
pagamenti elettronici è effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei
corrispettivi registrando, al momento dell’effettuazione dell’operazione, e
riportando nel documento commerciale le forme di pagamento ed il relativo
ammontare. Tali dati sono trasmessi telematicamente in forma aggregata su base
giornaliera all’Agenzia delle entrate con le modalità e le regole tecniche già
operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
7
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE” ;
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni,
recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento
nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,
recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni
di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28
ottobre 2016, e successive modificazioni, recante la “Definizione delle
informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e
dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio
della relativa opzione”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2016,
emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto “Attuazione
dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante
l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai
8
fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99297 del 18
aprile 2019, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2
ottobre 2024, recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on
line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”;
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante il
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 111204 del 7
marzo 2025, recante la “Definizione delle informazioni da trasmettere e delle
specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni
software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini
della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 ottobre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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